Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21043/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione. Con il primo motivo si contestava l'an della responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse errata, in particolare che l'imputato si trovasse in casa e che non avesse risposto al citofono per l'impossibilità di sentirlo. Con il secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo già esaminato e correttamente disatteso dal giudice di merito con motivazione congrua e non illogica, e il secondo motivo meramente fattuale, poiché tendeva a ottenere una diversa valutazione di elementi già scrutinati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo era già stato adeguatamente vagliato e respinto con motivazione immune da manifeste illogicità, mentre il secondo motivo era una censura in fatto sul diniego delle attenuanti generiche, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con le ordinarie conseguenze processuali connesse all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La contestazione dell'an della responsabilità è inammissibile se sollecita una lettura alternativa di fatti già compiutamente esaminati dal giudice di merito.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quando motivato in modo adeguato dalla Corte di appello, non può essere rivalutato in cassazione come questione di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.