Cassazione Penale, Ordinanza n. 21043/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione. Con il primo motivo si contestava l'an della responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse errata, in particolare che l'imputato si trovasse in casa e che non avesse risposto al citofono per l'impossibilità di sentirlo. Con il secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo già esaminato e correttamente disatteso dal giudice di merito con motivazione congrua e non illogica, e il secondo motivo meramente fattuale, poiché tendeva a ottenere una diversa valutazione di elementi già scrutinati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo era già stato adeguatamente vagliato e respinto con motivazione immune da manifeste illogicità, mentre il secondo motivo era una censura in fatto sul diniego delle attenuanti generiche, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con le ordinarie conseguenze processuali connesse all'inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato per le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La contestazione dell'an della responsabilità è inammissibile se sollecita una lettura alternativa di fatti già compiutamente esaminati dal giudice di merito.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quando motivato in modo adeguato dalla Corte di appello, non può essere rivalutato in cassazione come questione di merito.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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