Sentenza del 09/02/2022 n. 1122 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento integrativo - sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento integrativo emesso dall'Amministrazione finanziaria per maggiori imposte, con la deduzione che l'integrazione non poteva essere legittimamente disposta perché non sussisteva la 'sopravvenuta conoscenza' di nuovi elementi fattuali o probatori rilevanti rispetto a quanto già conosciuto al momento della notifica dell'avviso originario.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: il giudice ha ritenuto che l'accertamento integrativo non poteva fondarsi sugli stessi elementi di fatto del precedente avviso e che, per legittimare la notifica di nuovi avvisi, l'Amministrazione doveva dimostrare di aver acquisito effettiva e successiva conoscenza di elementi nuovi, rilevanti e non conoscibili in precedenza. L'avviso integrativo è stato annullato per carenza del presupposto previsto dall'art. 43, comma 3, del D.P.R. n.600/1973.
Norme richiamate
Art. 43 comma 3 D.P.R. n.600/1973
L'integrazione/modifica in aumento dell'avviso di accertamento è ammessa solo se l'Amministrazione ha acquisito successivamente alla notifica dell'avviso originario la conoscenza di nuovi elementi fattuali o probatori, rilevanti e prima sconosciuti o non conoscibili.
Cass. civ. n.16528/2018
La Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui gli accertamenti integrativi non possono poggiare sugli stessi elementi del precedente accertamento e che la nuova conoscenza deve essere effettiva e successiva alla notifica originaria.
Cass. civ. Sez. VI - ord. n.1542/2018
Ordinanza che conferma il criterio della necessaria sopravvenienza di elementi nuovi per la legittimità dell'accertamento integrativo, evidenziando l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione.
Corte dei Conti Lazio, sez. reg. giurisd., 12/01/2015, n.28
Corte Conti Lazio, n.28/2015
Decisione che aderisce al principio, sottolineando che la nozione di 'nuovo elemento' richiede che l'elemento fosse realmente non conoscibile al tempo dell'accertamento originario.
Massime di principio
- L'accertamento integrativo è valido solo se basato su elementi nuovi, effettivamente acquisiti dall'Amministrazione dopo la notifica dell'avviso originario.
- Se l'Amministrazione utilizza gli stessi fatti o documenti già disponibili al momento dell'accertamento originario, l'integrazione è annullabile.
- Spetta all'Amministrazione l'onere di dimostrare la data e la natura della 'nuova conoscenza' (quando è stato acquisito l'elemento e perché fosse prima non conoscibile).
- La 'novità' deve riguardare elementi fattuali o probatori rilevanti per la determinazione del reddito; mere interpretazioni diverse degli stessi fatti non sono sufficenti se non sorrette da nuovi elementi.
- In caso di documenti esistenti ma non esaminati, occorre valutare se tali documenti fossero effettivamente non conoscibili dall'Amministrazione al momento del primo avviso; la loro semplice mancata acquisizione non basta se erano comunque a disposizione.
- Il contribuente può impugnare l'avviso integrativo chiedendo l'annullamento per difetto del presupposto di legge e ottenere il rimedio favorevole se dimostra l'assenza di nuovi elementi acquisiti successivamente.
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