Cassazione Penale, Sentenza n. 27172/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Langella impugnava l'ordinanza del 5/11/2021 con cui la Corte d'Appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile il suo appello (proposto il 16/01/2014) per difetto di specificità dei motivi. Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 125, comma 3, 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., eccependo inoltre omessa motivazione: sosteneva che la Corte territoriale avesse applicato la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 (art. 581 nella nuova versione) a un atto depositato prima dell'entrata in vigore della novella, che l'ordinanza non avesse esaminato puntualmente i contenuti dell'atto di appello (che invece conteneva doglianze specifiche sulla valutazione delle prove testimoniali e sul trattamento sanzionatorio) e che la Corte avesse indebitamente effettuato una valutazione di manifesta infondatezza dell'appello, competenza riservata al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la nuova formulazione dell'art. 581 cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103) non è applicabile all'appello depositato il 16/01/2014, essendo necessario fare riferimento alla data di presentazione dell'impugnazione. Ha inoltre rilevato la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, che limitava la decisione a una affermazione generica senza esame puntuale delle doglianze effettivamente proposte. Richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità può essere dichiarata solo per difetto di specificità intrinseca o estrinseca, non per mera inidoneità dei motivi, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per il prosieguo.
Norme richiamate
La versione introdotta dalla legge n. 103/2017 (comma 55) richiede che l'atto di impugnazione contenga l'enunciazione specifica dei motivi con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta; tuttavia la Corte ha precisato che la nuova disposizione si applica solo alle impugnazioni presentate dopo l'entrata in vigore della norma (3/8/2017) e non alle impugnazioni depositate anteriormente.
art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103
Si conferma che la modifica normativa non ha efficacia retroattiva rispetto agli atti di impugnazione già depositati prima della data di entrata in vigore.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso; dal testo della sentenza non emerge una specifica reinterpretazione della norma, se non il richiamo generale ai principi processuali invocati dal ricorrente.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso; la decisione non svolge una nuova interpretazione sistematica della disposizione, limitandosi ad accertare la non applicabilità retroattiva delle nuove regole sulle impugnazioni.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 4, sent. n. 7982/2021; Sez. 5, sent. n. 15897/2025, Jebali)
Richiamati principi secondo cui: a) la data di presentazione del ricorso determina la legge applicabile in ordine ai requisiti formali di impugnazione; b) il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettano di specificità intrinseca o estrinseca, ma non quando i motivi, pur inidonei, implichino una valutazione di merito riservata al giudice di legittimità.
Massime di principio
- Le novità procedurali che pongono requisiti di forma per le impugnazioni si applicano solo alle impugnazioni presentate dopo l'entrata in vigore della norma; per gli atti anteriori si applica la disciplina previgente.
- La Corte d'appello che dichiara l'inammissibilità di un appello deve motivare in modo puntuale le ragioni per cui i singoli motivi mancano di specificità; affermazioni generiche sono viziate e possono essere annullate dalla Cassazione.
- L'inammissibilità può essere dichiarata soltanto per carenza di specificità intrinseca (motivi generici che lamentano solo alternative non argomentate) o estrinseca (assenza di nesso con le ragioni della decisione impugnata); non compete al giudice d'appello valutare la manifest infondatezza dei motivi quando ciò equivale a un esame di merito.
- Se la Corte territoriale applica una norma entrata in vigore successivamente alla data di deposito dell'impugnazione, il ricorrente può far valere la non retroattività e ottenere l'annullamento dell'ordinanza per errata applicazione di legge.
- In caso di vizio motivazionale dell'ordinanza dichiarativa di inammissibilità, la Cassazione può annullare e disporre la rimessione degli atti alla Corte territoriale per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.
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