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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto al ricorso n. 8000 del 2024: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione I-stralcio) n. 5507/2024, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 7125 del 2024: per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione I-stralcio, n. 5507/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202408000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione della decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice sovrintendente tecnico, fissata al giorno successivo alla conclusione del corso di formazione anziché alla data collegata alla vacanza organica

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in sintesi, l’erronea applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 126/2018 a una procedura concorsuale bandita nel 2017; la violazione dell’art. 20-quater d.P.R. n. 337/1982, del principio tempus regit actum o tempus regit actionem, della lex specialis, della trasparenza, della par condicio, della certezza del diritto e del legittimo affidamento; l’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione; nonché l’illegittimità costituzionale della disposizione sopravvenuta per violazione degli artt. 3, 24, 51, 76, 97 e 113 Cost. La censura centrale riguardava la previsione secondo cui i vincitori dei concorsi per vice sovrintendente tecnico banditi nel 2017, 2018 e 2019 conseguivano la nomina con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione, senza retrodatazione al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui era stata accertata la vacanza organica. Gli appellanti sostenevano che tale disciplina li ponesse in posizione deteriore rispetto ai vincitori di concorsi ordinari o di precedenti procedure, ai quali era stata riconosciuta la retrodatazione, incidendo sull’anzianità di ruolo, sulle progressioni successive, sull’assegnazione di funzioni e sul trattamento economico.

La decisione

Con precedente sentenza non definitiva n. 10345/2025, la Sezione aveva riunito gli appelli e respinto tutti i motivi diversi da quelli relativi al rigetto, da parte del TAR, della richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Con la presente ordinanza il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa all’art. 14, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 126/2018, nella parte in cui non prevede la retrodatazione degli effetti giuridici della nomina dei vice sovrintendenti tecnici vincitori dei concorsi 2017-2019. La rilevanza deriva dal fatto che, ove la disposizione fosse dichiarata incostituzionale, le domande degli appellanti sulla retrodatazione risulterebbero fondate. La non manifesta infondatezza è stata ravvisata, quanto all’art. 3, commi primo e secondo, Cost., perché la diversa modalità di accesso — concorso ordinario o procedura straordinaria riservata — non appare sufficiente a giustificare una diversa decorrenza degli effetti della medesima qualifica superiore. La disciplina potrebbe determinare una posizione deteriore, nelle medesime funzioni e nella medesima qualifica, per il personale promosso attraverso le procedure 2017-2019, anche rispetto a chi abbia conseguito successivamente la stessa qualifica beneficiando della retrodatazione. Il Consiglio di Stato ha inoltre ravvisato un possibile contrasto con l’art. 97, comma secondo, Cost., poiché la differenziazione potrebbe tradursi in un trattamento arbitrariamente diverso e nello svuotamento della finalità dell’istituto, con ricadute sull’imparzialità e sul buon andamento dell’amministrazione. Non sono stati invece ritenuti manifestamente fondati i dubbi riferiti agli artt. 24, 51, 76 e 113 Cost. Il giudizio è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale; ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese, è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 20-quater d.P.R. n. 337/1982

    Norma invocata dagli appellanti quale fondamento della decorrenza giuridica collegata alla vacanza organica e della relativa retrodatazione.

  • art. 2, comma 1, lett. ll), d.lgs. n. 95/2017

    alla copertura di 900 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico ... i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019 ... conseguono la nomina ... con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale

    Disposizione modificata dalla norma censurata, applicata dall’Amministrazione per fissare la decorrenza della nomina senza retrodatazione alla vacanza organica.

  • art. 14, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 126/2018

    Disposizione della cui legittimità costituzionale il Consiglio di Stato dubita, nella parte in cui non consente la retrodatazione della nomina dei vincitori dei concorsi 2017-2019 per vice sovrintendente tecnico.

  • artt. 3, commi primo e secondo, e 97, comma secondo, Cost.

    Parametri costituzionali rispetto ai quali la questione è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, per la possibile disparità di trattamento e il possibile contrasto con imparzialità e buon andamento.

  • artt. 24, 51, 76 e 113 Cost.

    Parametri rispetto ai quali il Consiglio di Stato ha escluso la manifesta fondatezza della questione.

  • art. 134 Cost.

    Richiamato quale fondamento della rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.

  • art. 23 l. n. 87/1953

    Richiamato per la dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza e per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una disciplina che, per procedure straordinarie di progressione interna, riconosca la medesima qualifica superiore senza la retrodatazione degli effetti giuridici prevista per procedure ordinarie, quando la differenza di modalità selettiva non giustifichi una diversa decorrenza.
  • Una volta conseguita la medesima qualifica superiore, la diversità del percorso di accesso non giustifica, di per sé, una collocazione deteriore nel ruolo per i dipendenti assoggettati a una disciplina successiva o speciale, se ciò incide sull’anzianità, sulle progressioni di carriera e sugli altri istituti connessi allo status.
  • Una disciplina che consenta a dipendenti nominati successivamente di beneficiare di una retrodatazione, negandola invece a dipendenti già nominati attraverso una procedura interna precedente, può determinare una disparità di trattamento irragionevole e un contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
  • Quando la disposizione legislativa applicata costituisce il presupposto necessario per l’accoglimento della domanda di retrodatazione, la questione di costituzionalità è rilevante ai sensi dell’art. 23 l. n. 87/1953; se il tenore letterale della norma esclude un’interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice deve valutare la non manifesta infondatezza della questione e, ricorrendone i presupposti, rimetterla alla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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