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Sentenza

Sentenza n. 1211/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione cautelare degli effetti, dei seguenti atti e provvedimenti: 1) il provvedimento del 4 dicembre 2024, numero 1004, protocollo numero 0532853, notificato con PEC di pari data (ALL.1), con cui il Comune di Catania Direzione Sviluppo Attività Produttive del Comune di Catania, di rigetto dell'istanza di suolo pubblico per l'installazione di un Chiosco bibite sito in Catania Via Alcide De Gaspari; 2) ove occorra e nei limiti di interesse tutti i verbali della Conferenza dei servizi ed in particolare del: 2 febbraio 2021; 12 maggio 2021; 5 luglio 2023; 13 marzo 2024; 27 marzo 2024; 2 luglio 2024; 3) ove occorra e per quanto di interesse, i pareri resi dalle Direzioni ed Uffici interessati ove intesi in modo contrario ai motivi di ricorso, ivi compresa la nota prot. n. 185155 del 11/05/2021 della Direzione Patrimonio; 4) nonché ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto connesso e/o consequenziale; 5) e con espressa riserva di far valere ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo, la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Royal Food per l'illegittimità del provvedimento di revoca contestato col presente ricorso. Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: avverso il silenzio-inadempimento mantenuto sulla richiesta di riavvio del procedimento, formulata con PEC del 20 marzo 2025 rimasta priva di riscontro, con la conseguente condanna, all'esito della valutazione sull'illegittimità del silenzio inadempimento suddetto, dell'obbligo del Comune e di RFI di procedere all'adozione del provvedimento nel termine di 30 giorni nonché, ove occorra per l'annullamento della nota interlocutoria del Comune di Catania, Direzione SUAP, comunicata a mezzo del 2 maggio 2025, numero 205766. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: 1) avverso il silenzio-inadempimento mantenuto sulla richiesta di riavvio in prosecuzione del procedimento di cui alla PEC del 20 marzo 2025, con la conseguente condanna, all’esito della valutazione sull’illegittimità del silenzio inadempimento suddetto, dell’obbligo del Comune e di RFI di procedere all’adozione del provvedimento nel termine di 30 giorni, anche in riferimento alla nota della Direzione SUAP del Comune di Catania, del 16 maggio 2025 prot. n. 23063, del 18.6.2025, del 4.7.2025 e del 7.7.2025, nonché ove occorra per l’annullamento delle predette note interlocutorie; 2) ove occorra e per quanto di interesse, da valere anche quale ricorso per motivi aggiunti collegato al ricorso introduttivo avverso i seguenti provvedimenti: - nota SUAP del 16.5.2025, con cui diversamente dall’espressa qualificazione della richiesta (riavvio in prosecuzione del procedimento), il SUAP ha preteso di qualificare l’istanza dell’8.5.202 quale nuova istanza di suolo pubblico; - nota SUAP del 18.6.2025, con cui diversamente dall’espressa qualificazione della richiesta (riavvio in prosecuzione del procedimento), il SUAP ha preteso di ribadire che l’istanza dell’8.5.2025 della ricorrente deve intendersi quale “istanza ex novo di concessione di suolo pubblico”; - nota SUAP del 4.7.2025 con cui diversamente dall’espressa qualificazione della richiesta (riavvio in prosecuzione del procedimento) il SUAP ha ribadito che “trattasi di nuovo procedimento e non della prosecuzione dell’iter riferito alla pratica del 29.1.2020 prot. n. 35933 che si è concluso con provvedimento di rigetto istanza n 6/2024 del 4.12.2024” (si tratta esattamente del provvedimento di arresto impugnato col ricorso introduttivo); - nota SUAP del 7.7.2025 di convocazione della conferenza di servizi, laddove diversamente dall’espressa qualificazione della richiesta (riavvio in prosecuzione del procedimento) debba intendersi riferita ad una nuova istanza. Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti: - avverso il provvedimento del Comune di Catania del 14 dicembre 2025, comunicato il 16 dicembre 2025, numero A06ATTPROD/967, con cui è stata rigettata la richiesta di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco bibite sito in Catania, Via Alcide De Gaspari; - ove occorra e per quanto di interesse: - il verbale della conferenza dei servizi del 18 luglio 2025; - il verbale della conferenza dei servizi del 7 agosto 2025; - la nota/parere di RFI del 22 luglio 2025 assunta al protocollo del Comune di Catania al numero 335093; - la nota RFI del 7 agosto 2025 numero UA7/8/2025; - il verbale della conferenza dei servizi del 8 agosto 2025; - la nota del 12 agosto 2025 numero 366277 di protocollo; - il verbale della conferenza dei servizi del 16 settembre 2025; - la nota del 16 settembre 2025 numero 411096 di protocollo; - la nota/parere di RFI del 16 settembre 2025 assunta al protocollo del Comune di Catania col numero 411666; - il preavviso di diniego del 10 ottobre 2025 numero 454806 di protocollo; - la nota della Direzione Patrimonio del Comune di Catania del 4 dicembre 2025 numero 554504; - la nota del SUAP del 23 gennaio 2026 numero 36404 di rigetto dell’istanza di revoca in autotutela; - nonché ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale; - e con espressa riserva di far valere ai sensi dell’articolo 30 del c.p.a., la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Royal Food per l’illegittimità del provvedimento di rigetto contestato col presente ricorso per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202500215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Catania sulle richieste di riavvio in prosecuzione del procedimento per la concessione di suolo pubblico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il silenzio serbato dal Comune di Catania sulla PEC del 20 marzo 2025, con la quale aveva chiesto il riavvio in prosecuzione del procedimento relativo alla concessione di suolo pubblico per l'installazione di un chiosco. Con i primi e i secondi motivi aggiunti aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, la condanna del Comune e di RFI a provvedere entro trenta giorni e, ove occorrente, l'annullamento delle note interlocutorie del SUAP del 2 maggio, 16 maggio, 18 giugno, 4 luglio e 7 luglio 2025. Nelle more del giudizio, il Comune ha adottato il provvedimento del 14 dicembre 2025, comunicato il 16 dicembre 2025, con il quale ha rigettato la richiesta di suolo pubblico presentata dalla società con la PEC del 20 marzo 2025. La ricorrente ha quindi dichiarato, alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulle azioni avverso il silenzio, poiché l'adozione del provvedimento espresso aveva fatto venir meno l'inerzia amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i primi e i secondi motivi aggiunti. Il provvedimento espresso adottato dal Comune in risposta all'istanza, pur non essendo satisfattivo dell'interesse della società, ha interrotto l'inerzia amministrativa e ha eliminato il presupposto dell'azione avverso il silenzio. Poiché il provvedimento è intervenuto durante il giudizio, l'improcedibilità deriva da carenza sopravvenuta di interesse, anziché da carenza originaria, che avrebbe operato se il provvedimento fosse stato adottato prima della proposizione del ricorso. La sentenza non definisce il ricorso introduttivo né il terzo ricorso per motivi aggiunti, già fissato per l'udienza pubblica del 27 maggio 2026. La liquidazione delle spese è stata differita alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio è stata proposta nell'ambito del rito previsto dall'art. 117 c.p.a.; il giudizio è divenuto improcedibile perché, nelle more, l'amministrazione ha adottato un provvedimento espresso.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'intestazione e nella trattazione della sentenza non definitiva.

Massime di principio

  • L'adozione, nel corso del giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento espresso in risposta all'istanza dell'interessato interrompe l'inerzia amministrativa e determina la sopravvenuta carenza di interesse all'azione, anche quando il provvedimento non soddisfa l'interesse pretensivo del privato.
  • Se il provvedimento espresso interviene prima della proposizione del ricorso avverso il silenzio, la carenza di interesse è originaria e il ricorso è inammissibile; se interviene durante il giudizio, la carenza è sopravvenuta e il ricorso è improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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