Cassazione Civile, Ordinanza n. 33478/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari di conto corrente e dalla prestazione di fideiussioni a garanzia di una società debitrice principale. In primo grado i correntisti e i fideiussori hanno chiesto l’accertamento della nullità o inefficacia di clausole contrattuali ritenute illegittime, la rideterminazione dei saldi, la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate, il risarcimento del danno per segnalazione alla Centrale Rischi e la declaratoria di nullità delle fideiussioni. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda della società, mentre la corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, ritenendo, tra l’altro, che non risultasse la decadenza della banca ex art. 1956 c.c. nei confronti dei fideiussori e che l’inottemperanza all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non invertisse l’onere della prova né producesse effetti confessori. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. e ultrapetizione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe pronunciato su un saldo intermedio e su un accertamento non richiesto a favore della banca, omettendo invece di dichiarare l’irricostruibilità dei saldi; 2) omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per non aver considerato la mancanza di documentazione e l’assenza di domanda della banca su quel saldo; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese integralmente a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice non sbaglia il riparto dell’onere probatorio, ma valuta soltanto in modo non condiviso le prove acquisite; nel caso di domanda del correntista di rideterminazione del saldo, grava comunque sul cliente l’onere di provare il fondamento delle proprie pretese, di regola mediante gli estratti conto. Ha inoltre ribadito che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è strumento istruttorio residuale, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, e che la sua mancata o incompleta esecuzione non produce un automatismo favorevole alla parte istante né altera il riparto dell’onere della prova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da doppia conforme. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la condanna alle spese seguiva correttamente la soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
regola l’onere della prova; non è violato se il giudice valuta le prove in modo non condiviso, ma solo se attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi previsti.
non vi è ultrapetizione quando il giudice, a fronte di una domanda di accertamento del dare/avere, accerta che il correntista è debitore e non creditore, se ciò deriva dal materiale istruttorio.
richiamato dalla ricorrente nel dedurre il vizio di ultrapetizione e il perimetro delle domande.
richiamato dalla ricorrente nel denunciare la pronuncia su una questione asseritamente nuova in appello.
richiamato dalla ricorrente nel contestare la pronuncia su domande o eccezioni non riproposte.
l’ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non idoneo a supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio della parte istante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
limita il sindacato di legittimità ai soli rigorosi vizi motivazionali ancora deducibili.
richiamato per qualificare come inammissibili censure contrarie a consolidato orientamento di legittimità.
le spese seguono la soccombenza; la censura sulla mancata compensazione è infondata se la condanna è conforme al principio.
in caso di ricorso manifestamente infondato può essere disposta la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.
è stata disposta una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta.
richiamato per la definizione anticipata del ricorso in conformità alla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
richiamato nel giudizio di merito per escludere la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria, valorizzando la qualità dei fideiussori e la presumibile conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale.
Massime di principio
- Nelle azioni promosse dal correntista per la rideterminazione del saldo e la ripetizione di indebito, il cliente-attore sopporta l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, normalmente mediante la produzione della documentazione contabile necessaria a ricostruire il rapporto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice addossa l’onere della prova alla parte sbagliata; se il giudice si limita a valutare diversamente le prove acquisite, la censura attiene al merito e non al riparto dell’onere probatorio.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha carattere residuale e discrezionale: la sua mancata ottemperanza non produce automaticamente effetti confessorii né sposta l’onere probatorio, potendo al più costituire un elemento indiziario o argomentativo.
- In presenza di domanda di accertamento del dare-avere tra correntista e banca, il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, sulla base delle prove offerte, accerta un saldo debitorio del correntista anziché un suo credito.
- In sede di legittimità, la doglianza sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti rigorosi del vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., mentre non è consentito trasformare in errore di diritto una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
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