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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8276/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pellegrino impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. del 18/04/2023, ritenendo che nell'atto di impugnazione non fosse stata depositata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente sosteneva invece che la dichiarazione di domicilio era contenuta nell"allegato n. 1 all'atto di appello, ossia nella procura speciale rilasciata il 29/12/2023 in favore dell'avv. Antonino Aloisio, e che la pec di trasmissione telematica comprovava l'invio dell'atto e degli allegati contenenti la dichiarazione di domicilio (in Santa Lucia del Mela c/da Montata s.n.c.) e la nomina del difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha verificato la pec inviata dall'avv. Aloisio del 29/12/2023 e constatato la presenza dei due allegati (atto di appello e documento con la dichiarazione di domicilio e la nomina del difensore). Richiamando l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ha osservato che il deposito della nuova dichiarazione/elezione di domicilio risultava adempiuto con l'allegato prodotto telematicamente. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Messina per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.

    La norma impone il deposito, con l'atto di impugnazione, della nuova dichiarazione/elezione di domicilio. La Corte ha interpretato che la previsione è soddisfatta anche quando la dichiarazione è contenuta in un documento allegato all'atto di appello e trasmesso telematicamente (PEC), purché risulti in modo chiaro e verificabile.

Massime di principio

  • La dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere effettivamente depositata con l'atto di impugnazione, ma può essere contenuta in un documento allegato (es. procura speciale) se tale allegato è prodotto e risulta dalla trasmissione telematica.
  • La trasmissione telematica (PEC) e gli allegati inviati costituiscono prova del deposito degli atti e possono integrare la documentazione necessaria per la validità dell'impugnazione.
  • In presenza di documentazione allegata che contenga la dichiarazione di domicilio, l'omessa considerazione di tale prova da parte del giudice di merito può comportare l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità da parte della Cassazione.
  • Per ridurre il rischio di rilievi formali è consigliabile inserire la dichiarazione/elezione di domicilio in modo chiaro e separato nell'atto di appello o nell'allegato principale, nominare esplicitamente gli allegati nella pec e conservarne prova trasmissiva.
  • Se il requisito formale è effettivamente adempiuto ma contestato per errore di valutazione, la via corretta è il ricorso per Cassazione focalizzato sulla violazione della norma formale e sulla mancata valutazione delle prove di deposito.

Testo integrale

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