Cassazione Penale, Sentenza n. 15313/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pesaro del 26/04/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello, depositato il 15/02/2021 dal difensore di Bacaj Parlind avverso la sentenza del 17/11/2020 (condanna per bancarotta semplice). Il ricorrente deduceva che l'inammissibilità era erronea perché l'appello era stato effettivamente sottoscritto digitalmente e trasmesso telematicamente alla PEC del Tribunale; contestava inoltre che l'ordinanza avesse dichiarato l'esecutività di una sentenza diversa da quella impugnata
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provata, sulla base di documenti prodotti, la sussistenza della firma digitale e la trasmissione telematica dall'indirizzo PEC, alla stregua delle disposizioni dell'art. 24 del decreto-legge 28/10/2020, n.137 (convertito nella legge 18/12/2020, n.176) e del provvedimento DGSIA che specifica i formati e le modalità di sottoscrizione (PAdES/CAdES). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Ancona per il prosieguo del giudizio
Norme richiamate
art. 24, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita' indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita' all'originale.
La Corte ha ritenuto che l'art. 24 ammette, entro i termini stabiliti, il deposito telematico con valore legale degli atti e che la sottoscrizione digitale secondo le tecniche indicate dal DGSIA soddisfa i requisiti formali per le impugnazioni; quindi l'assenza apparente di firma non può, se smentita da elementi probatori, giustificare l'inammissibilita'.
Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA), art. 3
l'atto informatico e' sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata e le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da piu' soggetti purché almeno uno sia il depositante.
Tale provvedimento specifica le modalita' tecniche di firma ammesse; la Corte ha valorizzato queste specifiche per ritenere soddisfatta la firma digitale quando risultano rispettate le tipologie ammesse (PAdES/CAdES) e la trasmissione da PEC risultante.
Artt. 581, 582, comma 1, e 583 c.p.p.
Rimangono salve le particolari previsioni del codice di procedura penale citate dall'art. 24; la Corte le menziona per chiarire che le disposizioni speciali sul deposito telematico operano 'fermo quanto previsto' da tali norme, senza escluderle.
La disciplina agevolativa sul deposito telematico con valore legale è stata temporaneamente estesa fino al termine indicato da questa normativa di emergenza; la Corte richiama tale cornice temporale per l'applicazione delle regole di deposito telematico rilevanti nel caso.
Massime di principio
- Il deposito telematico inviato dalla PEC registrata e sottoscritto digitalmente secondo le specifiche DGSIA (PAdES/CAdES) ha valore legale e soddisfa i requisiti formali per le impugnazioni; un'apparente mancanza di firma va verificata alla luce delle evidenze tecniche e dei metadati di trasmissione.
- Le specifiche tecniche emanate dalla DGSIA integrano la normativa e possono determinare quali modalità di firma sono idonee: il rispetto di tali specifiche rende l'atto valido anche in assenza di un'indicazione espressa della firma sul frontespizio.
- Quando la cancelleria o il giudice di merito dichiarano l'inammissibilità per vizi formali del deposito telematico, il giudice di legittimità può annullare il provvedimento se emergono prove che il deposito sia stato correttamente sottoscritto e trasmesso; il rimedio può essere l'annullamento senza rinvio e la rimessione degli atti al giudice competente per il merito, se il vizio è esclusivamente formale.
- Le disposizioni temporanee di emergenza (decreti e conversioni) che disciplinano il deposito telematico devono essere considerate insieme alle norme ordinarie del codice di procedura penale; eventuali deroghe tecniche non eliminano il controllo di conformità sostanziale dell'atto.
- Se il provvedimento impugnato contiene errori ulteriori (p.es. dichiarare l'esecutività di una sentenza diversa da quella impugnata), tali errori rafforzano la necessità di verifica e correzione procedurale da parte del giudice supremo o del giudice competente.
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