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Sentenza

Sentenza del 06/07/2022 n. 21479 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Fondo contestava la ritenuta del 15% operata sui dividendi percepiti da società italiane nel periodo 2007-2010, sostenendo che tale trattamento risultava discriminatorio ai sensi dell'art. 63 TFUE rispetto al regime applicato ai fondi comuni mobiliari residenti in Italia (che, ratione temporis, erano soggetti a un'imposta sostitutiva del 12,5% o del 5%). Il Fondo chiedeva il rimborso della maggiore tassazione versata e deduceva la violazione della libera circolazione dei capitali e l'illegittimità, o comunque l'interpretazione conforme, della Convenzione Italia-USA, art. 10, comma 2, lett. b).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi 2 e 3 del ricorso (violazione art. 63 TFUE e onere della prova), rilevando che la mera esistenza di una convenzione bilaterale non fa sorgere una presunzione di conformità al diritto UE e che la diversa tassazione (15% per il fondo USA vs. 12,5% per il fondo residente) integra una differenza di trattamento idonea a costituire una restrizione della libera circolazione dei capitali non giustificata. La Corte ha affermato il principio che l'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia-USA va interpretato, secondo l'art. 31 della Convenzione di Vienna e i principi comunitari, nel senso che ai dividendi pagati a fondi mobiliari statunitensi dovrà applicarsi l'aliquota del 12,5% prevista per i fondi residenti, e ha cassato la sentenza d'appello rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale d'Abruzzo affinché provveda conformemente e si pronunci anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Stati Uniti (Convenzione contro le doppie imposizioni)

    art. 10, comma 2, lett. b) "l'imposta... non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi"

    La Corte dispone un'interpretazione adeguatrice della clausola: il limite del 15% costituisce un massimale e va interpretato in modo conforme al diritto UE per evitare violazioni dell'art. 63 TFUE; nei fatti si può applicare un'aliquota inferiore (12,5%) ai fini della parità di trattamento.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    art. 63 (divieto di restrizioni ai movimenti di capitali)

    La differenza di trattamento fiscale tra fondi residenti e non-residenti è valutata alla luce dell'art. 63 TFUE: una ritenuta più gravosa sui dividendi verso fondi terzi è idonea a costituire restrizione alla libera circolazione dei capitali e deve essere giustificata secondo i rigorosi criteri giurisprudenziali.

  • Legge 23 marzo 1983, n. 77

    art. 9, comma 2 (regime fiscale dei fondi comuni: imposta sostitutiva al 12,5% o al 5%)

    La disciplina dei fondi residenti prevedeva un'imposta sostitutiva sul risultato di gestione (12,5% o 5%), cui il confronto è stato ritenuto pertinente per valutare la discriminazione rispetto ai fondi esteri.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 27 (ritenuta sui dividendi pagati a non residenti)

    La norma interna disciplina il presupposto e l'applicazione delle ritenute sui dividendi; la convenzione internazionale si innesta su tale disciplina fissando un massimale, ma la normativa nazionale rimane oggetto di interpretazione adeguatrice per conformità al diritto UE.

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    art. 31 (principio di buona fede e interpretazione del trattato)

    Usata come canone per un'interpretazione conforme e di buona fede della convenzione bilaterale alla luce del diritto UE.

  • Normativa processuale e tributaria

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36; art. 360 c.p.c.; art. 132 c.p.c.

    Citata in relazione ai vizi di motivazione e alla rilevanza degli oneri probatori e degli standard di controllo di legittimità in sede di cassazione.

Massime di principio

  • La mera esistenza di una convenzione bilaterale non esclude il sindacato di conformità al diritto UE: il giudice nazionale deve verificare se l'applicazione della convenzione dà luogo a restrizioni vietate dall'art. 63 TFUE e, se necessario, interpretare la convenzione in modo conforme al diritto comunitario.
  • Quando una norma nazionale o pattizia produce un trattamento fiscale più gravoso per soggetti non residenti (anche extra-UE), tale differenza può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali se è idonea a dissuadere investimenti transnazionali.
  • L'onere di giustificazione di una misura discriminatoria grava sullo Stato: la presunta 'coerenza del sistema fiscale' può costituire una giustificazione soltanto se provata con i rigorosi requisiti stabiliti dalla giurisprudenza UE (nesso diretto e proporzionalità), non come fatto generico.
  • Il canone interpretativo della Convenzione di Vienna (art. 31) e i principi UE consentono al giudice nazionale di adottare un'interpretazione adeguatrice della convenzione per evitare conflitti con il diritto UE, purché non si stravolga il significato della norma pattizia.
  • In casi similari è ragionevole chiedere il rimborso o proporre ricorso: il giudice può riconoscere che l'aliquota pattizia costituisce un massimale e accogliere l'applicazione di un'aliquota inferiore, se questa è necessaria per eliminare la discriminazione di fatto tra fondi residenti e non residenti.

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