Cassazione Penale, Sentenza n. 33066/2024 del 23/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Di Mauro: impugnava per vizio di motivazione la condanna per bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) sostenendo di essere una "testa di legno" di Piscone, che aveva falsificato atti e lo aveva tenuto all'oscuro delle scelte gestorie; censurava il mancato esame e la valutazione insufficiente di testimonianze che avrebbero smentito la sua effettiva attività gestionale. Andreoli: proponeva tre motivi — (1) violazione delle norme sul concorso e difetto di prova circa il suo apporto concorsuale alle fattispecie di bancarotta (patrimoniale e documentale), sostenendo di aver svolto solo attività professionale e che l'ideazione/esecuzione fosse di altri (Mombello); (2) errata qualificazione del fatto (dolo vs colpa/imprudenza), per cui il fatto sarebbe al più bancarotta semplice; (3) eccezione di prescrizione del reato contestato.
La decisione
Per Di Mauro: ricorso rigettato; confermata la responsabilità e la condanna con riduzione pena in appello, condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile (TIM Spa), liquidate in Euro 3.686,00 oltre accessori. Per Andreoli: ricorso in parte accolto: la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale (capo 1.b) per carenza di specifica motivazione sull'apporto concreto dell'imputato a quella condotta, annullando la sentenza limitatamente a quel capo e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; il resto del ricorso di Andreoli è stato rigettato (compresa la doglianza sulla qualificazione come bancarotta fraudolenta patrimoniale e l'eccezione di prescrizione è stata dichiarata infondata perché i termini di prescrizione sono stati calcolati tenendo conto delle aggravanti ad effetto speciale), così che per la parte patrimoniale la condanna è stata confermata.
Norme richiamate
richiamato in relazione al concorso di persone nel reato (concorso nel reato da parte di 'extranei' come consulenti/professionisti).
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2 L.F. (Legge Fallimentare)
norme richiamate in relazione alle fattispecie di bancarotta (patrimoniale e documentale) contestate; la Corte le ha usate per delimitare gli elementi costitutivi dei capi di imputazione.
art. 219, comma 1 e comma 2, L.F.
aggravanti (in particolare l'aggravante ad effetto speciale per danno patrimoniale di rilevante gravità e la pluralità dei fatti) ritenute applicate dal giudice del merito ai fini del calcolo della pena e, conseguentemente, del termine di prescrizione.
usato per spiegare che, ai fini del computo del termine di prescrizione, si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se subvalenti nel bilanciamento; ne è conseguita la esclusione della prescrizione per Andreoli nelle date prospettate dalla difesa.
art. 217, comma 1, n. 2 L.F.
richiamato dalla difesa di Andreoli per sostenere la configurabilità di una bancarotta semplice per mera imprudenza; la Corte di Cassazione ha però confermato il principio secondo cui, quando l'operazione comporta un notevole travaso patrimoniale e scarse prospettive di vantaggio per la società, la fattispecie è quella della bancarotta fraudolenta e non della semplice imprudenza.
art. 223, art. 224 L.F.
richiamate nei motivi di ricorso (riferimenti normativi alle fattispecie e sanzioni fallimentari) anche se la decisione di cassazione si è concentrata in particolare sull'articolazione probatoria e sulla motivazione rispetto al capo documentale.
menzionato per precisare che non si applica ai fini del computo della prescrizione quando si procede secondo l'art. 157 c.p.; argomentazione usata dalla Corte per il calcolo del termine prescrizionale.
Massime di principio
- Per ritenere responsabilità penale di un professionista (commercialista, avvocato, consulente) come "extraneus" nella bancarotta fraudolenta è necessario dimostrare non solo consulenza formale ma l'effettiva partecipazione e la consapevolezza dei propositi distrattivi e il contributo alla esecuzione dell'operazione (ideazione, coordinamento, atti concreti).
- Nel calcolo della prescrizione conta l'applicazione delle aggravanti ad effetto speciale ai sensi dell'art. 157 c.p., anche se nel bilanciamento con attenuanti risultino subvalenti: ciò allunga il termine prescrizionale.
- Le censure di mancata o insufficiente motivazione vanno circostanziate: l'indicazione generica di testimonianze non valutate non è sufficiente; occorre indicare la decisività delle prove omesse rispetto al convincimento decisorio per ottenere l'annullamento.
- Quando si contesta una bancarotta documentale occorre che la motivazione del giudice indichi chiaramente quale sia stato l'apporto specifico dell'imputato nelle registrazioni o nella tenuta delle scritture che hanno reso impossibile la ricostruzione (altrimenti la carenza motivazionale può determinare annullamento e rinvio).
- La distinzione tra dolo e colpa (o imprudenza) nelle operazioni di ristrutturazione è sostanziale: operazioni che trasferiscono rilevanti asset senza garanzie e con consapevolezza della situazione di dissesto possono integrare il dolo e la fattispecie di bancarotta fraudolenta, non la semplice imprudenza.
- In sede di impugnazione è utile fornire al giudice di cassazione una mappa documentale e argomentativa precisa delle prove che si ritengono erroneamente valutate od omesse, evidenziandone la rilevanza decisiva per il punto di diritto o di fatto contestato.
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