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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36918/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi sulla prescrizione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo non specifica la pena inflitta né ulteriori dettagli della sentenza d’appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 15 aprile 2025, relativa alla condanna per ricettazione commessa il 2 gennaio 2009. Entrambi i motivi di ricorso riguardavano la prescrizione del reato. La Corte li ha ritenuti manifestamente infondati, affermando che nel calcolo della prescrizione deve tenersi conto anche degli effetti della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, benché ritenuta subvalente rispetto a un’aggravante nel giudizio di bilanciamento.

Norme richiamate

  • art. 172, comma 7, c.p.

    l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., neppure quando la recidiva, ritualmente contestata all'imputato ed applicata dal giudice, sia stata ritenuta subvalente, all'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti

    La disciplina richiamata preclude l’estinzione della pena per decorso del tempo nei confronti dei condannati recidivi indicati dall’art. 99 c.p. anche quando la recidiva, contestata e applicata, sia stata giudicata subvalente nel bilanciamento con circostanze attenuanti.

  • art. 99 c.p.

    l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., neppure quando la recidiva, ritualmente contestata all'imputato ed applicata dal giudice, sia stata ritenuta subvalente, all'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti

    La recidiva contemplata dai capoversi dell’art. 99 c.p., se ritualmente contestata e applicata, rileva ai fini della regola richiamata anche quando sia stata ritenuta subvalente nel bilanciamento.

  • art. 69 c.p.

    l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., neppure quando la recidiva, ritualmente contestata all'imputato ed applicata dal giudice, sia stata ritenuta subvalente, all'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti

    La subvalenza della recidiva nel giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. non elimina, secondo il principio richiamato, gli effetti attribuiti alla recidiva ai fini dell’art. 172, comma 7, c.p.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina dell’estinzione della pena per decorso del tempo richiamata dall’art. 172, comma 7, c.p., la recidiva rientrante nei capoversi dell’art. 99 c.p., ritualmente contestata e applicata, rileva anche se il giudice l’ha ritenuta subvalente nel bilanciamento con circostanze attenuanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàRicettazione
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

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