Cassazione Civile, Ordinanza n. 06158/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione del Pubblico Ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo che il provvedimento fosse stato portato nella sfera di conoscibilità dell’ufficio del PM mediante annotazione di presa visione sul fascicolo. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, che il provvedimento non gli era mai stato notificato o comunicato e che mancava prova della trasmissione del fascicolo completo all’ufficio competente; ha inoltre contestato che il giudice di merito avesse ignorato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto di liquidazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, osservando che la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità previste dagli artt. 136 e 702-bis c.p.c., purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario. Nel caso concreto, l’annotazione "a visto PM" risultante dal fascicolo consentiva di ritenere che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità dell’ufficio ricorrente; inoltre, era onere dell’opponente dimostrare una conoscenza successiva per causa non imputabile, onere non assolto. La tardività è stata quindi confermata sia rispetto al termine breve di 30 giorni sia, in ogni caso, rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ai provvedimenti a contenuto decisorio. La Corte ha anche rilevato che il ricorso difettava dell’esposizione sommaria dei fatti di causa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La comunicazione del provvedimento può essere effettuata anche in forma equipollente a quella tipica, purché la parte destinataria ne abbia effettiva conoscenza.
Il termine lungo si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, decorrendo dalla pubblicazione, anche se non notificati o comunicati.
Massime di principio
- La comunicazione di un provvedimento può essere validamente assolta anche con modalità equipollenti rispetto a quelle formali previste dalla legge, se tali modalità assicurano l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
- Quando si contesta la tempestività dell’impugnazione assumendo la mancata comunicazione del provvedimento, grava sulla parte opponente l’onere di provare che la conoscenza sia avvenuta in un momento successivo e per causa non imputabile, secondo il principio di vicinanza della prova.
- L’opposizione contro un decreto di liquidazione del compenso è soggetta al termine breve previsto dalla disciplina speciale e, comunque, al termine lungo ex art. 327 c.p.c. per i provvedimenti decisori non comunicati o notificati.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non incidono sulla decorrenza del termine quando l’atto sia già entrato nella sfera di conoscibilità della parte interessata.
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