Cassazione Penale, Ordinanza n. 24830/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi privi di specificità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e non idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha censurato la configurabilità del reato, sostenendo che la condotta sarebbe stata inidonea a costituire un impedimento all'attività del pubblico ufficio. Con il secondo motivo ha dedotto la propria insussistenza di responsabilità e l'erronea valutazione della prova, in particolare con riferimento alle testimonianze dibattimentali rese dai carabinieri. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano aspecifici e non si confrontavano con la motivazione della decisione di merito, già ritenuta corretta e logica nella ricostruzione degli elementi costitutivi del reato e nella valutazione delle prove.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; la Corte non ne rivede nel merito la sussistenza, limitandosi a rilevare che la motivazione di merito aveva già accertato correttamente gli elementi costitutivi del reato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già esaminate dal giudice di merito integra motivo aspecifico e conduce all'inammissibilità.
- La contestazione sulla configurabilità del reato non è ammissibile in cassazione se non si misura con l'apparato argomentativo della decisione di merito che abbia già individuato in modo logico gli elementi costitutivi della fattispecie.
- Le doglianze sulla valutazione della prova sono inammissibili quando non evidenziano un effettivo vizio della motivazione, ma si limitano a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio senza confrontarsi con le puntuali valutazioni del giudice territoriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24733/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24735/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24736/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24737/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24739/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24741/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →