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Parere

Parere n. 313/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- avverso la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di -OMISSIS- (R.G.E. n. 195 del 2015).

Giustizia amministrativa202400179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario avverso una procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale ordinario.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica in relazione ai pretesi gravi danni derivanti da una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale ordinario. La questione riguarda l'ammissibilità del ricorso straordinario, in assenza di un provvedimento amministrativo impugnato e in presenza di una controversia integralmente disciplinata dai rimedi del codice di procedura civile.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere proposto, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971, contro un provvedimento amministrativo definitivo. Nel caso esaminato, il ricorrente non ha impugnato un atto amministrativo, ma si è opposto a una procedura di esecuzione forzata pendente davanti al giudice ordinario. La relativa tutela è integralmente regolata dal codice di rito civile e non può essere attivata mediante ricorso straordinario.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario

Il ricorso è inammissibile perché non impugna un provvedimento amministrativo, ma contesta una procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; per tale procedura operano esclusivamente i rimedi previsti dal codice di procedura civile.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    contro gli atti amministrativi definitivi

    Il ricorso straordinario presuppone l'impugnazione di un provvedimento amministrativo; non è utilizzabile per contestare una procedura esecutiva civile pendente davanti al giudice ordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento, unitamente all'articolo 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dell'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando non è diretto contro un provvedimento amministrativo, ma contro un'attività o una procedura giurisdizionale soggetta ai rimedi propri del relativo processo.
  • Le contestazioni relative a una procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al giudice ordinario devono essere proposte mediante gli strumenti previsti dal codice di procedura civile e non possono essere trasferite nel sistema del ricorso straordinario.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro una procedura esecutiva civile

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato nei confronti di una procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale ordinario. Il Ministero della giustizia ha trasmesso la relazione istruttoria chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

Oggetto e questione

Il ricorrente ha chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica per i danni che assumeva derivare dalla procedura esecutiva immobiliare. Non ha tuttavia individuato né impugnato uno specifico provvedimento amministrativo.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha applicato l'articolo 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971, ritenendo che il ricorso straordinario sia diretto esclusivamente contro atti amministrativi definitivi. La procedura esecutiva contestata si svolge invece davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ed è soggetta integralmente ai rimedi disciplinati dal codice di procedura civile.

Ne consegue che il ricorso straordinario non costituisce uno strumento utilizzabile per contestare l'esecuzione forzata civile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Protezione dei dati personali

La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l'articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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