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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33241/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, in sede di cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari del 19/10/2023 che, accogliendo parzialmente il reclamo del detenuto Rosario Cinque avverso il provvedimento del DAP, aveva autorizzato la restituzione del fornellino e della televisione nonostante la sottoposizione del detenuto al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen. Il DAP deduceva: (i) violazione dell'art. 69, comma sesto, lett. a) Ord. pen. per presunta incompetenza del Giudice a sindacare il merito delle misure disciplinari; (ii) falsa applicazione e difetto di motivazione rispetto agli artt. 14-bis e segg., e mancato rispetto del principio di proporzionalità, sostenendo che il divieto di usare fornellino e televisione è giustificato da esigenze di sicurezza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, nei limiti indicati. Il primo motivo (art. 69) è stato ritenuto inammissibile: l'art. 14-ter attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere il reclamo contro l'applicazione del regime di sorveglianza particolare e quindi la sindacabilità in merito è possibile. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il Tribunale territoriale aveva disposto la restituzione del fornellino e della televisione con motivazione ritenuta apodittica, contraddittoria e insufficiente rispetto ai concreti profili di pericolosità emersi (episodio violento coordinato, rilevante gravità e rischio per la sicurezza interna). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di restituzione del fornellino e della televisione e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio che colmi le carenze motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 14-bis Ord. pen.

    regime di sorveglianza particolare per periodi non superiori a sei mesi e proroghe

    Stabilisce i presupposti per l'applicazione del regime di sorveglianza particolare (comportamenti che compromettono la sicurezza, turbano l'ordine, uso di stato di soggezione). La Corte lo interpreta come fonte legittimante restrizioni, ma soggette a motivazione specifica e proporzionale.

  • art. 14-ter Ord. pen.

    attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere il reclamo contro l'applicazione del regime di sorveglianza particolare

    Secondo la Corte, richiama le procedure del capo II-bis e consente al Tribunale di sorveglianza di sindacare anche il merito delle misure relative al regime di sorveglianza particolare.

  • art. 14-quater Ord. pen.

    definisce il contenuto del regime di sorveglianza e richiede che le restrizioni siano "strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza"; indica materie rispetto alle quali non possono essere sospesi diritti ed esigenze

    Le restrizioni devono essere specificamente motivate e strettamente necessarie; non possono incidere su diritti elencati al comma quarto. La Corte ha rilevato che la motivazione del Tribunale sui singoli divieti (fornellino, televisore) era insufficiente.

  • art. 69, comma sesto, lett. a) Ord. pen.

    limiti al sindacato del giudice della sorveglianza sui provvedimenti disciplinari

    Il ricorso amministrativo del DAP lo richiamava per sostenere l'impossibilità di sindacare il merito; la Corte ha ritenuto tale limite non applicabile al caso perché l'art. 14-ter attribuisce specifica competenza al Tribunale per il reclamo contro il regime di sorveglianza particolare.

  • art. 39, comma primo, n.5 Ord. pen.

    sanzione disciplinare di esclusione dalle attività in comune

    Richiamato nel contesto fattuale: la sanzione disciplinare di 15 giorni inflitta al detenuto è il fatto da cui è seguito il provvedimento di sorveglianza particolare; la Corte distingue il provvedimento disciplinare dalla misura di sorveglianza e valuta la legittimità delle restrizioni successive.

Massime di principio

  • Il Tribunale di sorveglianza, in forza dell'art. 14-ter, può sindacare anche il contenuto delle misure accessorie connesse al regime di sorveglianza particolare: non è esclusa la valutazione di merito.
  • Le restrizioni previste dal regime di sorveglianza particolare (art. 14-quater) devono essere motivate in modo specifico e collegato ai concreti rischi di ordine e sicurezza; motivazioni generiche o apodittiche sono insufficienti e possono determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Divieti relativi a oggetti di uso comune (es. fornellino, televisione) possono essere giustificati per esigenze di sicurezza, ma il nesso rischio-restrizione deve essere esplicitato e proporzionato.
  • L'Amministrazione penitenziaria, quando impone restrizioni per motivi di sicurezza, dovrebbe documentare fatti, valutazioni e rischi concreti; l'assenza di tali elementi espone la decisione al sindacato giurisdizionale.
  • Per il detenuto, il mancato esame e la carenza motivazionale costituiscono profili validi di impugnazione: un giudice può restituire questi beni se l'Amministrazione non dimostra la loro pericolosità specifica.
  • La Corte di Cassazione può annullare e rinviare la decisione al Tribunale per integrazione della motivazione; il nuovo giudizio può confermare o modificare l'esito purché motivato e proporzionato.

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