Cassazione Penale, Sentenza n. 33241/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, in sede di cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari del 19/10/2023 che, accogliendo parzialmente il reclamo del detenuto Rosario Cinque avverso il provvedimento del DAP, aveva autorizzato la restituzione del fornellino e della televisione nonostante la sottoposizione del detenuto al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen. Il DAP deduceva: (i) violazione dell'art. 69, comma sesto, lett. a) Ord. pen. per presunta incompetenza del Giudice a sindacare il merito delle misure disciplinari; (ii) falsa applicazione e difetto di motivazione rispetto agli artt. 14-bis e segg., e mancato rispetto del principio di proporzionalità, sostenendo che il divieto di usare fornellino e televisione è giustificato da esigenze di sicurezza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, nei limiti indicati. Il primo motivo (art. 69) è stato ritenuto inammissibile: l'art. 14-ter attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere il reclamo contro l'applicazione del regime di sorveglianza particolare e quindi la sindacabilità in merito è possibile. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il Tribunale territoriale aveva disposto la restituzione del fornellino e della televisione con motivazione ritenuta apodittica, contraddittoria e insufficiente rispetto ai concreti profili di pericolosità emersi (episodio violento coordinato, rilevante gravità e rischio per la sicurezza interna). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di restituzione del fornellino e della televisione e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio che colmi le carenze motivazionali.
Norme richiamate
regime di sorveglianza particolare per periodi non superiori a sei mesi e proroghe
Stabilisce i presupposti per l'applicazione del regime di sorveglianza particolare (comportamenti che compromettono la sicurezza, turbano l'ordine, uso di stato di soggezione). La Corte lo interpreta come fonte legittimante restrizioni, ma soggette a motivazione specifica e proporzionale.
attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere il reclamo contro l'applicazione del regime di sorveglianza particolare
Secondo la Corte, richiama le procedure del capo II-bis e consente al Tribunale di sorveglianza di sindacare anche il merito delle misure relative al regime di sorveglianza particolare.
definisce il contenuto del regime di sorveglianza e richiede che le restrizioni siano "strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza"; indica materie rispetto alle quali non possono essere sospesi diritti ed esigenze
Le restrizioni devono essere specificamente motivate e strettamente necessarie; non possono incidere su diritti elencati al comma quarto. La Corte ha rilevato che la motivazione del Tribunale sui singoli divieti (fornellino, televisore) era insufficiente.
art. 69, comma sesto, lett. a) Ord. pen.
limiti al sindacato del giudice della sorveglianza sui provvedimenti disciplinari
Il ricorso amministrativo del DAP lo richiamava per sostenere l'impossibilità di sindacare il merito; la Corte ha ritenuto tale limite non applicabile al caso perché l'art. 14-ter attribuisce specifica competenza al Tribunale per il reclamo contro il regime di sorveglianza particolare.
art. 39, comma primo, n.5 Ord. pen.
sanzione disciplinare di esclusione dalle attività in comune
Richiamato nel contesto fattuale: la sanzione disciplinare di 15 giorni inflitta al detenuto è il fatto da cui è seguito il provvedimento di sorveglianza particolare; la Corte distingue il provvedimento disciplinare dalla misura di sorveglianza e valuta la legittimità delle restrizioni successive.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza, in forza dell'art. 14-ter, può sindacare anche il contenuto delle misure accessorie connesse al regime di sorveglianza particolare: non è esclusa la valutazione di merito.
- Le restrizioni previste dal regime di sorveglianza particolare (art. 14-quater) devono essere motivate in modo specifico e collegato ai concreti rischi di ordine e sicurezza; motivazioni generiche o apodittiche sono insufficienti e possono determinare l'annullamento del provvedimento.
- Divieti relativi a oggetti di uso comune (es. fornellino, televisione) possono essere giustificati per esigenze di sicurezza, ma il nesso rischio-restrizione deve essere esplicitato e proporzionato.
- L'Amministrazione penitenziaria, quando impone restrizioni per motivi di sicurezza, dovrebbe documentare fatti, valutazioni e rischi concreti; l'assenza di tali elementi espone la decisione al sindacato giurisdizionale.
- Per il detenuto, il mancato esame e la carenza motivazionale costituiscono profili validi di impugnazione: un giudice può restituire questi beni se l'Amministrazione non dimostra la loro pericolosità specifica.
- La Corte di Cassazione può annullare e rinviare la decisione al Tribunale per integrazione della motivazione; il nuovo giudizio può confermare o modificare l'esito purché motivato e proporzionato.
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