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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12746/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in bancarotta impropria da operazioni dolose connesso a frodi "carosello" e omissione sistematica dell'IVA. Ha dedotto due motivi: 1) vizio della gravità indiziaria per presunta utilizzabilità illegittima di intercettazioni provenienti da altro procedimento, lamentando l'omessa trasmissione dei decreti autorizzativi e chiedendo l'inutilizzabilità di tali captazioni (censura incentrata sulla presunta prevalenza delle intercettazioni come base probatoria); 2) incompatibilità delle condizioni di salute con la custodia in carcere (richiesta di revoca/sostituzione della misura per ragioni sanitarie). In udienza la difesa ha rinunciato al secondo motivo perché la misura era già stata sostituita con arresti domiciliari.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico: il provvedimento impugnato non si basava su "intercettazioni" ma su messaggi "WhatsApp" e altri dati informatici acquisiti, i quali, secondo consolidata giurisprudenza, hanno natura documentale (art. 234 c.p.p.) e possono essere acquisiti per mera riproduzione; dunque l'omessa produzione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non attiene alla prova effettivamente valorizzata dal Tribunale del Riesame e la censura non ha indicato specifici profili di illegittimità. Il secondo motivo è stato abbandonato in udienza. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 234 cod. proc. pen.

    I messaggi "WhatsApp" e sms memorizzati in un telefono hanno natura documentale e possono essere acquisiti mediante semplice riproduzione; non si applica la disciplina delle intercettazioni né quella della corrispondenza quando si tratta di dati conservati nei supporti informatici

  • art. 254 cod. proc. pen.

    La disciplina relativa alla corrispondenza non è applicabile ai messaggi conservati nella memoria di un apparecchio, che vengono valutati come documenti ai sensi dell'art. 234

  • artt. 266 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa in relazione alle intercettazioni, ma il Collegio ha ritenuto la censura inidonea perché il provvedimento impugnato non fondava i suoi gravissimi indizi su conversazioni intercettate bensì su messaggi e dati documentali

  • Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004 (Esposito)

    Quando si utilizzano intercettazioni originariamente disposte in altro procedimento non è sempre necessaria la produzione del decreto autorizzativo: è sufficiente il deposito, nel procedimento "diverso", dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni per la loro utilizzabilità

  • Sez. 6, n. 22417 del 16/3/2022 (Sgromo) e altra giurisprudenza di legittimità citata

    Conferma che i dati "WhatsApp" e sms conservati costituiscono documenti e la loro acquisizione tramite mera riproduzione è legittima; non è indispensabile la copia forense effettuata nel procedimento di provenienza né l'atto autorizzativo della perquisizione per la loro valutazione autonoma

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa sulla presunta devolutività dell'impugnazione rispetto alla questione di incompatibilità carceraria; il Collegio non ha trattato il merito in quanto la difesa ha rinunciato a tale motivo in udienza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma a titolo di ammenda: applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000

Massime di principio

  • I messaggi "WhatsApp" e gli sms conservati nei dispositivi hanno natura documentale: per la loro acquisizione e utilizzabilità non si applica automaticamente la disciplina delle intercettazioni o della corrispondenza, ma le regole dell'art. 234 c.p.p.
  • Quando si impugna l'utilizzabilità di intercettazioni provenienti da altro procedimento è necessario indicare con precisione i vizi contestati e gli atti specifici la cui inutilizzabilità si chiede; censure generiche o esplorative sono normalmente inammissibili.
  • Non è sempre indispensabile produrre il decreto autorizzativo delle intercettazioni se, nel procedimento diverso, sono depositati verbali e registrazioni: la giurisprudenza ammette l'utilizzabilità se la documentazione tecnica è presente.
  • Se la difesa rinuncia a un motivo in udienza (es. perché sopravvenuta la sostituzione della misura), il giudice può non esaminarlo e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per le ragioni residue.
  • Impugnazioni infondate o presentate in modo vago possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e il pagamento di un'ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi fondamentale precisione e selezione delle censure da sollevare.

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