Cassazione Civile, Ordinanza n. 03461/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta contro un avviso di addebito per contributi IVS. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione per tardività; la corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che il ricorso fosse stato depositato oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, prendendo a riferimento la notifica del 5.12.2017. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, formalmente qualificato come error in procedendo e violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., oltre a vizi di motivazione: sosteneva che la corte territoriale avesse omesso di considerare un documento relativo a un secondo tentativo di notifica del 12.12.2017 e che, quindi, il termine per opporsi dovesse decorrere da tale data, con conseguente tempestività del ricorso. La censura è stata ritenuta inammissibile perché cumulava e sovrapponeva in modo confuso violazioni di legge, vizi motivazionali e error in procedendo, non era specifica quanto al dedotto vizio della notificazione, non soddisfaceva l'onere di autosufficienza perché non trascriveva gli atti e le relate di notifica rilevanti, e pretendeva inoltre di far rivivere censure di insufficienza e contraddittorietà della motivazione non più ammissibili nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo unico era formulato in modo promiscuo e non consentiva di ricondurre con immediatezza e precisione le doglianze a una specifica ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; inoltre mancavano la necessaria specificità dell'allegazione sulla invalidità della notifica del 5.12.2017 e l'autosufficienza, poiché gli atti notificatori richiamati non erano riprodotti nel ricorso. Non sono state liquidate spese, perché l'INPS e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non hanno svolto attività difensiva. È stata altresì disposta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Il termine per proporre opposizione avverso l'avviso di addebito è quello di 40 giorni, con conseguente tardività del ricorso se proposto oltre tale limite.
Richiamato dal ricorrente come violato, ma la Corte non ne esamina nel merito la violazione, ritenendo il motivo inammissibile per la sua formulazione confusa e non autosufficiente.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi un motivo specifico e ammissibile sul punto.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per promiscuità dei vizi e difetto di specificità.
Richiamato dal ricorrente, ma non scrutinato nel merito a causa dell'inammissibilità del motivo.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
Il motivo di ricorso deve essere formulato in modo specifico e tassativo, ricondotto chiaramente a una delle ipotesi di ricorso previste dalla norma; non è consentita la sovrapposizione di violazione di legge e vizio di motivazione in un'unica censura confusa.
Richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza.
art. 111 Cost.
Il sindacato sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale.
La violazione del minimo costituzionale della motivazione si converte in nullità della sentenza solo nei casi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, tassativo e riconducibile con chiarezza a una sola ipotesi di impugnazione prevista dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile la censura che cumuli in modo confuso violazione di legge, vizi motivazionali ed errori processuali.
- Non è consentito prospettare la medesima questione contemporaneamente come violazione di norme di diritto e come vizio di motivazione, poiché le due doglianze presuppongono piani di giudizio logicamente incompatibili.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi limitato al solo omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Quando si deduce un error in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo autosufficiente gli atti e i passaggi processuali rilevanti, trascrivendo o comunque riproducendo gli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità senza ricorso a fonti esterne.
- Se si contesta la notificazione di un atto presupposto o di un avviso di addebito, il ricorso per cassazione deve riportare le relate e gli elementi del procedimento notificatorio indispensabili a verificare la doglianza.
- Il giudizio di cassazione non consente un riesame generico delle risultanze documentali, ma solo il controllo sulla corretta sussunzione giuridica e sui vizi ammissibilmente dedotti secondo le forme di legge.
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