Cassazione Civile, Ordinanza n. 03457/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale contenente crediti contributivi INPS. In appello la Corte territoriale ha accolto solo in parte il gravame: ha dichiarato prescritto uno dei crediti e ha confermato la cessazione della materia del contendere per altri crediti già sgravati. Tuttavia ha compensato integralmente le spese di primo e secondo grado, ritenendo che lo sgravio fosse intervenuto in forza di una disposizione di legge sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso originario. Il ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione totale non fosse giustificata da gravi ed eccezionali ragioni; inoltre ha osservato che parte dello sgravio sarebbe dipesa non da una sopravvenienza normativa ma dal riconoscimento dell’intervenuta prescrizione da parte dell’INPS, e che comunque non vi erano ragioni per compensare le spese anche rispetto al capo di lite in cui egli era risultato vittorioso in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha osservato che la Corte d’appello aveva effettivamente motivato la compensazione integrale ex art. 92 c.p.c., valorizzando la peculiarità della vicenda: la gran parte della pretesa era stata definita per effetto di un sopravvenuto intervento legislativo, cui era seguito lo sgravio. Secondo la Cassazione, la motivazione non era stereotipata né illogica e, in sede di legittimità, non è consentito sindacare nel merito la concretezza della gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte, ma solo la loro non implausibilità. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti dell’agente della riscossione, mentre nulla è stato disposto nel rapporto con l’INPS, che non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come parametro della regolazione delle spese secondo soccombenza, dedotto dal ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è legittima se sorretta da motivazione non illogica, non incoerente e non stereotipata; in cassazione non si può riesaminare il merito della valutazione di gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso, viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La compensazione totale o parziale delle spese di lite può essere censurata in cassazione solo per vizi della motivazione, quando le ragioni addotte siano illogiche, incoerenti, meramente apparenti o fondate su circostanze ininfluenti.
- Il controllo di legittimità sulla compensazione delle spese non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito circa la gravità ed eccezionalità delle ragioni che la giustificano, poiché tale apprezzamento resta riservato al giudice del merito nei limiti della non implausibilità della motivazione.
- Quando la definizione della lite dipende in larga parte da un intervento normativo sopravvenuto che determina lo sgravio della pretesa, tale peculiarità può integrare una ragione idonea a sorreggere la compensazione integrale delle spese.
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