Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12578/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Richiama l'art. 616 c.p.p. e, constatata l'assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello lamentando, da un lato, la contestata applicazione della recidiva e, dall'altro, il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che le censure sulla recidiva si risolvono in una mera rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione sul punto sanzionatorio è adeguata e sufficiente, sicché le doglianze appaiono proprie di un appello più che di un ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    Il giudice di legittimità deve verificare se sussistano elementi per escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino a una mera rivalutazione del merito, inclusa la contestazione della scelta o applicazione della recidiva quando ciò richieda un nuovo apprezzamento del fatto.
  • Il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio non è deducibile in cassazione quando la sentenza impugnata contenga una motivazione adeguata e sussistente, trattandosi altrimenti di doglianze proprie del giudizio di merito.
  • La manifesta infondatezza del ricorso determina la declaratoria di inammissibilità e comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.