Cassazione Penale, Sentenza n. 20065/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello: Bougnanmi deduce un vizio motivazionale e violazione di legge relativamente al trattamento sanzionatorio, in particolare per l'aumento di pena per continuazione ritenuto ingiustificato dal ricorrente. Chaari propone due censure: (1) insufficienza di prove per la sua responsabilità, lamentando la mancanza di sequestri direttamente riconducibili alle cessioni e la scarsa attendibilità delle dichiarazioni degli acquirenti; (2) mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990, dato che le cessioni erano per quantità limitate e concentrate in un ristretto periodo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. È stata confermata la valutazione di merito resa in sede di appello: per Bougnanmi la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'aumento di pena per continuazione richiamando il lungo periodo di attività e il numero di clienti, mentre per Chaari sono state ritenute sufficienti le intercettazioni, le dichiarazioni degli acquirenti, i riconoscimenti fotografici e l'arresto in flagranza; inoltre è stata esclusa la sussistenza della lieve entità in presenza di scorte, luogo di deposito e collaborazione con altri. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. (Si ricorda che la Corte d'appello aveva comunque dichiarato estinte per prescrizione alcune imputazioni a carico di Bougnanmi.)
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Disciplina il divieto e le sanzioni per produzione, traffico e vendita di sostanze stupefacenti; le condotte contestate ai ricorrenti sono state valutate alla stregua del comma 1 per le cessioni contestate.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
Rilevato per le violazioni commesse fino al 2013; la Corte d'appello ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati ascritti a Bougnanmi ai sensi del comma 4.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5 (fattispecie di lieve entità)
La Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici previsti dalla norma; la presenza di ampie scorte, luogo di deposito e collaborazione con altri spacciatori ha escluso la lieve entità nel caso concreto.
Cass. Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Rv. 274076 - 02)
Principio richiamato sulla modalità di valutazione della lieve entità: è una valutazione globale per indici e uno di essi può assumere valore assorbente tale da escludere la fattispecie.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non riesamina i fatti e le prove se la Corte d'appello ha motivato il proprio convincimento con elementi logico-giuridicamente adeguati (intercettazioni, dichiarazioni di acquirenti, riconoscimenti fotografici, arresto in flagranza sono elementi idonei a fondare la condanna anche in assenza di sequestro materiale per ogni singola cessione).
- La qualificazione della 'lieve entità' ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva degli indici: la presenza di scorte consistenti, un luogo di deposito, collaborazione con terzi o organizzazione supera normalmente la previsione di lieve entità.
- Quanto al trattamento sanzionatorio per reati in continuazione, il giudice deve motivare specificamente l'entità dell'aumento tenendo conto della durata dell'attività e del numero delle condotte/cliente; valutazioni generiche sul lungo periodo o sul numero di clienti sono però ritenute sufficienti se collegate a elementi concreti indicati nell'imputazione.
- La mera mancanza di sequestro materiale per ogni singola cessione non esclude la responsabilità se esistono altre prove indizianti solide (intercettazioni, dichiarazioni concordanti, riconoscimenti, flagranza).
- Se si eccepisce prescrizione per determinate condotte, il giudice di merito può dichiarare estinti i reati anteriore periodo; ciò non preclude la conferma delle condanne per le cessioni avvenute in periodo successivo non prescritto.
- L'inammissibilità in Cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, di norma, ad una somma a carico dei ricorrenti a favore della Cassa delle ammende.
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