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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03196/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile il vizio di motivazione nei limiti del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, che aveva confermato la sua responsabilità penale per il delitto di lesioni personali. Con l'unico motivo deduceva un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurando il ragionamento posto a base dell'affermazione di responsabilità. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza di appello relativa a reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p.; pertanto la doglianza motivazionale era inammissibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace ai soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

  • art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000

    È richiamato come norma speciale che, per i reati di competenza del giudice di pace, restringe i motivi di ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze di appello.

  • art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.

    Costituiscono, nel caso richiamato, gli unici motivi deducibili in cassazione contro le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello riguarda un reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dalle norme speciali e non anche per il vizio di motivazione.
  • La deduzione di un vizio di motivazione è inammissibile se il quadro normativo applicabile consente in cassazione soltanto censure attinenti a violazione di legge, incompetenza o nullità nei limiti previsti.
  • L'inammissibilità evidente del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può giustificare, in presenza di colpa, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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