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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00366/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per bancarotta documentale semplice, bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento che aveva confermato la condanna pronunciata in rito abbreviato per plurimi reati fallimentari. Il ricorso articolava due motivi: con il primo, riferito al capo 2), si deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per la mancata valutazione di alcune dichiarazioni testimoniali; con il secondo, relativo ai capi 1) e 3), si lamentava l'omessa valutazione di taluni elementi di prova ai fini dell'affermazione di responsabilità per i reati contestati. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 240 c.p.

    richiamato solo implicitamente nel riferimento alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende; dal testo non emergono ulteriori norme espressamente citate

  • Cassa delle ammende

    sanzione pecuniaria processuale applicata in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione di legge o sul vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle fonti di prova o di una diversa ricostruzione del fatto.
  • Le doglianze che si limitano a contrapporre una lettura alternativa delle prove, senza evidenziare un effettivo errore di diritto o un vizio deducibile in cassazione, sono inammissibili.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere gravato dal versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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