Cassazione Civile, Ordinanza n. 16869/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dal fallimento per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un pagamento eseguito dalla società poi fallita nel periodo sospetto. La società convenuta aveva invocato l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., sostenendo che il pagamento fosse avvenuto nei termini d'uso dell'attività di impresa. Il Tribunale aveva qualificato tale deduzione come eccezione in senso stretto, quindi non rilevabile d'ufficio. La Corte d'appello di Ancona ha confermato, ritenendo che la deduzione sul rispetto dei termini d'uso intercettasse elementi ulteriori rispetto a quelli necessari per l'accoglimento della domanda e, perciò, costituisse eccezione in senso stretto. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. e degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c., sostenendo che l'esenzione da revocatoria per pagamenti nei termini d'uso sarebbe eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio; con il secondo ha dedotto, sempre sotto i medesimi parametri normativi, la violazione dei principi regolatori del processo per avere la corte territoriale escluso la rilevabilità officiosa di tale esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, ritenendo corretta la qualificazione dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. come eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. Ha affermato che si tratta di una deroga eccezionale alla regola generale della revocabilità dei pagamenti di debiti pecuniari scaduti ed esigibili compiuti nel periodo sospetto e che presuppone l'allegazione e dimostrazione di circostanze fattuali idonee a provare una prassi tra le parti modificativa degli accordi originari sui tempi di pagamento. Poiché tali circostanze sono conosciute solo dalle parti del rapporto, spetta al convenuto in revocatoria allegarle tempestivamente e provarle. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore del controricorrente, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
l'esenzione per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso è una deroga eccezionale alla revocabilità fallimentare e integra un'eccezione in senso stretto, rimessa alla tempestiva allegazione e prova del convenuto.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la questione sarebbe rilevabile d'ufficio; la Corte esclude tale tesi.
richiamato dalla ricorrente in connessione con la disciplina delle difese del convenuto; la Corte conferma l'onere di tempestiva deduzione del convenuto.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di eccezione in senso lato; la Corte lo ritiene non idoneo a mutare la qualificazione dell'eccezione.
norma del vizio denunciato per violazione di legge nei due motivi di ricorso.
norma del vizio denunciato per nullità processuale nel secondo motivo di ricorso.
base dell'inammissibilità del ricorso, poiché i motivi erano contrari a un orientamento consolidato.
richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio secondo la proposta del Presidente.
richiamato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore del controricorrente e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nei termini d'uso costituisce una deroga eccezionale alla regola della revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili compiuti nel periodo sospetto.
- Quando l'esenzione presuppone la prova di una prassi fattuale tra le parti che modifichi i tempi originariamente pattuiti di pagamento, la relativa deduzione ha natura di eccezione in senso stretto e non è rilevabile d'ufficio.
- L'onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell'esenzione da revocatoria grava sul convenuto che intenda paralizzare la pretesa del fallimento, perché si tratta di circostanze conosciute principalmente dalle parti del rapporto.
- La qualificazione di una deduzione difensiva come eccezione in senso stretto dipende dal fatto che essa introduca nel thema decidendum elementi ulteriori e non rilevabili ex officio, estranei alla cognizione del giudice senza iniziativa di parte.
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