Cassazione Penale, Ordinanza n. 24065/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, aveva accolto un accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di appello, rideterminando la pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in mesi otto di reclusione. In cassazione l'imputato ha dedotto un unico motivo, qualificato come vizio cumulativo di violazione di legge e omessa motivazione sulla determinazione della pena in relazione all'art. 133 c.p., lamentando il mancato esercizio dei poteri d'ufficio in punto pena. La Corte ha rilevato che il motivo investiva una questione coperta dalla rinuncia espressa nell'accordo sulla pena in appello e dunque non deducibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di rito, trattandolo in camera di consiglio non partecipata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che il ricorso attenesse a questioni oggetto di rinuncia nell'ambito dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p.
Norme richiamate
L'accordo sulla pena in appello, con rinuncia agli altri motivi, ha effetto preclusivo anche sul successivo giudizio di legittimità per le questioni oggetto di rinuncia.
Norma evocata dal ricorrente per contestare la determinazione della pena e la motivazione sul punto.
Norma incriminatrice del reato per il quale la pena è stata rideterminata in appello.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando l'imputato aderisce a un concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia agli altri motivi di impugnazione, non può successivamente proporre ricorso per cassazione su questioni rientranti nell'oggetto della rinuncia.
- Il potere dispositivo esercitato dalla parte nell'accordo sulla pena non limita solo il giudizio di appello, ma preclude anche la successiva cognizione del giudice di legittimità sulle questioni coperte dall'intesa.
- Il ricorso per cassazione che censuri la determinazione della pena, quando tale profilo è stato definito mediante accordo e rinuncia ai motivi, è inammissibile perché introduce doglianze non più deducibili.
- In presenza di inammissibilità derivante da rinuncia implicita o espressa collegata all'accordo sulla pena, la Corte può decidere senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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