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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08502/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro con cui era stata respinta la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati oggetto di due sentenze esecutive. La difesa ha lamentato la violazione dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso. In particolare, il ricorrente ha insistito sulla minore distanza temporale tra i fatti, valorizzando il periodo di detenzione intermedio come elemento che non avrebbe dovuto escludere la continuazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché manifestamente infondate in fatto e, comunque, riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal Tribunale con argomentazioni giuridiche corrette e prive di vizi logici. È stata confermata la valutazione di insussistenza dell'unicità del disegno criminoso: i reati oggetto della richiesta di unificazione non risultavano pienamente omogenei, coinvolgevano beni giuridici eterogenei, erano stati commessi a distanza temporale rilevante e il periodo di detenzione intermedio non era sufficiente a neutralizzare l'indice negativo rappresentato dalla distanza temporale e dalla mancanza di una programmazione unitaria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    La continuazione può essere riconosciuta solo in presenza di indici concreti dell'unicità del disegno criminoso; la sola allegazione di una minore distanza temporale o di un periodo di detenzione intermedio non basta, se il giudice di merito ha motivato in senso contrario con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla continuazione ex art. 671 c.p.p., il giudice deve verificare in modo complessivo la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, valorizzando l'omogeneità delle condotte, la natura dei beni giuridici offesi e la distanza temporale tra i reati.
  • Una rilevante distanza temporale tra i fatti è indice ostativo alla configurabilità dell'unicità del disegno criminoso; tale indice non è automaticamente neutralizzato dalla mera esistenza di una detenzione intermedia.
  • Quando il provvedimento impugnato ha già esaminato le censure difensive con motivazione logica e coerente, il ricorso che si limiti a riproporre le stesse doglianze senza evidenziare reali vizi della decisione è inammissibile.
  • La detenzione o l'arresto intervenuti tra i reati possono costituire un elemento da valutare, ma non impongono di per sé il riconoscimento della continuazione, potendo anzi integrare un indice contrario alla persistenza di una volizione unitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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