Cassazione Civile, Ordinanza n. 18693/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., ordinando che in due punti della sentenza n. 9703/2021 la denominazione della parte controricorrente fosse sostituita da "UniCredit S.p.A." a "UniCredit Leasing S.p.A.". Il provvedimento non decide il merito della controversia originaria, ma si limita alla rettifica formale dell'errore di indicazione della parte.
Esito
Favorevole al ricorrente (mandataria)
La controversia
Il procedimento riguarda un'ordinanza della Corte di cassazione resa in sede di correzione di errore materiale d'ufficio. È stato chiesto di correggere la sentenza n. 9703/2021 nella parte in cui, in due punti, era stata erroneamente indicata come controricorrente "UniCredit Leasing S.p.A." anziché la corretta "UniCredit S.p.A.", nonostante la mandataria che ha presentato l'istanza operasse per la correzione in favore della posizione processuale della banca e, in un secondo momento, quale mandataria della cessionaria dei crediti. Le altre parti non hanno svolto difese. La Corte ha verificato gli atti e ha ritenuto effettivamente sussistente l'errore materiale, disponendo la correzione nei termini richiesti.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato per la proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio nel procedimento di correzione
ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.
norma applicata per disporre la correzione dell'errore materiale nella sentenza della Corte di cassazione
cessionaria ex art. 58 T.U.B. dei crediti di UniCredit S.p.A.
richiamato solo per descrivere la qualità della cessionaria indicata nell'istanza di correzione
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale nella sentenza di cassazione è ammissibile quando dagli atti emerga con chiarezza una mera inesattezza grafica o nominativa, suscettibile di rettifica senza incidere sul contenuto decisorio.
- Quando l'errore riguardi la non corretta indicazione della parte processuale, la Corte può disporre la rettifica limitatamente ai punti del provvedimento in cui l'inesattezza si è manifestata.
- Il procedimento di correzione non riapre il giudizio sul merito della controversia, ma serve esclusivamente a rendere il testo della decisione conforme alla reale risultanza degli atti.
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