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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11356/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa valutazione di misure meno afflittive e per la mancata dimostrazione concreta del pericolo di fuga, contestato come genericamente affermato dalla Corte di appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in materia di estradizione, i provvedimenti applicativi di misure cautelari possono essere impugnati esclusivamente con ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 719 c.p.p.; pertanto le censure proposte con il ricorso non erano ammissibili. Inoltre la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze sull'omessa motivazione circa l'idoneità di misure diverse, rilevando che, in mancanza di elementi nuovi, non era dovuta una rinnovazione del giudizio già svolto; ha dato conto anche della valutazione sul pericolo di fuga (ingresso in Italia subito dopo la commissione del reato in Perù come indice di propensione a sottrarsi). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 719 cod. proc. pen.

    impugnazione mediante ricorso per cassazione per violazione di legge dei provvedimenti applicativi di misure cautelari in materia di estradizione

    La Corte interpreta l'art. 719 c.p.p. nel senso che le decisioni applicative di misure cautelari nel procedimento di estradizione sono impugnabili solo con ricorso per cassazione per violazione di legge, rendendo inammissibili altri mezzi di impugnazione rispetto a quanto previsto dalla norma

  • Giurisprudenza citata

    Sez.6, n. 487 dell'11/2/1998 (Baros); Sez.U, n. 26156 del 28/5/2003 (Di Filippo)

    La Corte richiama precedenti che confermano il principio della limitazione dell'impugnabilità dei provvedimenti cautelari in materia di estradizione e la necessità di seguire la via del ricorso per cassazione per questioni di diritto

Massime di principio

  • Nei procedimenti di estradizione, i provvedimenti che applicano misure cautelari sono impugnabili principalmente mediante ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 719 c.p.p.; altre impugnazioni possono risultare inammissibili.
  • Le censure sulla scelta e proporzionalità della misura cautelare, se già esaminate in precedenti provvedimenti e in assenza di nuovi elementi, non giustificano la rinnovazione del giudizio e possono essere dichiarate inammissibili.
  • Per contrastare la custodia in carcere in un contesto di estradizione è necessario proporre elementi nuovi e concreti che incidano sull'adeguatezza o sulla proporzionalità della misura (es. prove che escludano il pericolo di fuga), altrimenti la valutazione precedente resta prevalente.
  • La presenza prolungata nello Stato ospitante non è automaticamente indice di radicamento che escluda il pericolo di fuga; se l'ingresso è avvenuto subito dopo la commissione del reato, ciò può essere letto come indicazione di propensione a sottrarsi alle ricerche dell'autorità giudiziaria.

Testo integrale

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