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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32363/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/10/2022 del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva confermato l'inammissibilità per mancanza della specifica indicazione del membro del nucleo familiare percettore del reddito e della relativa fonte, ritenendo tale mancanza causa di inammissibilità a pena di rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che l'art. 79, lett. c), d.P.R. n. 115/2002 richiede la dichiarazione del "reddito complessivo" determinato ai sensi dell'art. 76 (cioè il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione) e non impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione del reddito specifico di ciascun familiare o dell'individuo percettore. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la falsità o incompletezza della dichiarazione non comporta automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio se i redditi effettivi sono entro la soglia di legge: la revoca è prevista solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 (e, per il patrocinio civile, dall'art. 125). Il provvedimento impugnato si era basato su una mera incongruenza formale e non aveva effettuato una valutazione sostanziale che dimostrasse un reddito incompatibile; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 79, lett. c)

    "dichiarazione sostitutiva di certificazione ... attestante il suo 'reddito complessivo'"

    La norma richiede l'autocertificazione del reddito complessivo determinato ai sensi dell'art. 76; non impone che nell'istanza sia specificato il reddito di ciascun componente del nucleo familiare o l'indicazione del membro percettore del reddito

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 76

    "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione"

    Definisce il criterio per determinare il 'reddito complessivo' da indicare nella dichiarazione ai fini dell'ammissione al patrocinio: si intende il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione fiscale, comprensivo del nucleo familiare

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 95

    Prevede le ipotesi e le conseguenze relative alla falsità della dichiarazione che possono giustificare revoca o sanzioni; la Corte ha richiamato che solo le norme come questa prevedono revoca per dichiarazioni inesatte

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 112

    Norma richiamata quale disciplina rilevante in tema di revoca/ammissione; la revoca dell'ammissione è disciplinata espressamente in tali disposizioni e non può essere automatica per ogni omissione formale

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 125

    Per il patrocinio civile, prevede conseguenze per dichiarazioni false/omissive e un aumento di pena se ne consegue ottenimento o mantenimento indebito dell'ammissione; richiamata per analogia sul punto delle conseguenze della falsità

  • Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019 (giurisprudenza)

    Principio consolidato secondo cui la falsità o incompletezza della dichiarazione non comporta automaticamente la revoca dell'ammissione se i redditi reali non superano la soglia; la revoca richiede ipotesi espressamente previste e accertamento dell'elemento soggettivo

  • Sez. 4, n. 24442 del 18/03/2021

    Decisione richiamata a supporto del principio che la revoca o l'inammissibilità debbono fondarsi su accertamento sostanziale di incompatibilità reddituale, non su mere incongruenze formali

Massime di principio

  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la dichiarazione richiesta dall'art. 79, lett. c) deve indicare il reddito complessivo determinato secondo l'art. 76 (reddito imponibile dall'ultima dichiarazione), non il reddito specifico di ciascun familiare o l'identità del percettore.
  • Un'incongruenza formale nella dichiarazione non è di per sé sufficiente a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza: il giudice deve verificare e motivare che esista un reddito effettivo incompatibile con il beneficio.
  • La falsità o l'omissione della dichiarazione non determinano automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio; la revoca è prevista solo nelle ipotesi espressamente disciplinate (es. artt. 95, 112, art.125 per il civile) e talvolta richiede accertamento dell'elemento soggettivo.
  • In caso di contestazione dell'istanza, il giudice può utilizzare elementi presuntivi per dedurre un reddito superiore alla soglia, ma tale valutazione sostanziale deve essere esplicitamente compiuta e motivata.
  • Se il primo giudice decide sull'inammissibilità basandosi solo su mancanze formali senza valutazione sostanziale di incompatibilità reddituale, la decisione è suscettibile di annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

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