Cassazione Penale, Sentenza n. 32363/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/10/2022 del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva confermato l'inammissibilità per mancanza della specifica indicazione del membro del nucleo familiare percettore del reddito e della relativa fonte, ritenendo tale mancanza causa di inammissibilità a pena di rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che l'art. 79, lett. c), d.P.R. n. 115/2002 richiede la dichiarazione del "reddito complessivo" determinato ai sensi dell'art. 76 (cioè il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione) e non impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione del reddito specifico di ciascun familiare o dell'individuo percettore. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la falsità o incompletezza della dichiarazione non comporta automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio se i redditi effettivi sono entro la soglia di legge: la revoca è prevista solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 (e, per il patrocinio civile, dall'art. 125). Il provvedimento impugnato si era basato su una mera incongruenza formale e non aveva effettuato una valutazione sostanziale che dimostrasse un reddito incompatibile; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002, art. 79, lett. c)
"dichiarazione sostitutiva di certificazione ... attestante il suo 'reddito complessivo'"
La norma richiede l'autocertificazione del reddito complessivo determinato ai sensi dell'art. 76; non impone che nell'istanza sia specificato il reddito di ciascun componente del nucleo familiare o l'indicazione del membro percettore del reddito
"reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione"
Definisce il criterio per determinare il 'reddito complessivo' da indicare nella dichiarazione ai fini dell'ammissione al patrocinio: si intende il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione fiscale, comprensivo del nucleo familiare
Prevede le ipotesi e le conseguenze relative alla falsità della dichiarazione che possono giustificare revoca o sanzioni; la Corte ha richiamato che solo le norme come questa prevedono revoca per dichiarazioni inesatte
Norma richiamata quale disciplina rilevante in tema di revoca/ammissione; la revoca dell'ammissione è disciplinata espressamente in tali disposizioni e non può essere automatica per ogni omissione formale
Per il patrocinio civile, prevede conseguenze per dichiarazioni false/omissive e un aumento di pena se ne consegue ottenimento o mantenimento indebito dell'ammissione; richiamata per analogia sul punto delle conseguenze della falsità
Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019 (giurisprudenza)
Principio consolidato secondo cui la falsità o incompletezza della dichiarazione non comporta automaticamente la revoca dell'ammissione se i redditi reali non superano la soglia; la revoca richiede ipotesi espressamente previste e accertamento dell'elemento soggettivo
Sez. 4, n. 24442 del 18/03/2021
Decisione richiamata a supporto del principio che la revoca o l'inammissibilità debbono fondarsi su accertamento sostanziale di incompatibilità reddituale, non su mere incongruenze formali
Massime di principio
- Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la dichiarazione richiesta dall'art. 79, lett. c) deve indicare il reddito complessivo determinato secondo l'art. 76 (reddito imponibile dall'ultima dichiarazione), non il reddito specifico di ciascun familiare o l'identità del percettore.
- Un'incongruenza formale nella dichiarazione non è di per sé sufficiente a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza: il giudice deve verificare e motivare che esista un reddito effettivo incompatibile con il beneficio.
- La falsità o l'omissione della dichiarazione non determinano automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio; la revoca è prevista solo nelle ipotesi espressamente disciplinate (es. artt. 95, 112, art.125 per il civile) e talvolta richiede accertamento dell'elemento soggettivo.
- In caso di contestazione dell'istanza, il giudice può utilizzare elementi presuntivi per dedurre un reddito superiore alla soglia, ma tale valutazione sostanziale deve essere esplicitamente compiuta e motivata.
- Se il primo giudice decide sull'inammissibilità basandosi solo su mancanze formali senza valutazione sostanziale di incompatibilità reddituale, la decisione è suscettibile di annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
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