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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26183/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Torino (1/10/2021) che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per bancarotta (distrattiva e fraudolenta) e operazioni dolose. L'imputato ha censurato: 1) la mancata verifica dell'elemento soggettivo della distrazione, sostenendo che i numerosi versamenti fossero conferimenti/finanziamenti soci (configuranti eventualmente bancarotta preferenziale e non distrattiva), la sua buona fede (es. aver lasciato 30.000 euro per i dipendenti prima di recarsi all'estero) e l'assenza di interesse a far fallire la società; 2) l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento del buon comportamento processuale e della collaborazione fornita, anche verso la curatela fallimentare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Primo motivo: inammissibile per genericità e in parte inedito (la Cassazione richiede che questioni siano specificamente dedotte in appello; non possono essere sollevate nuove censure in cassazione). Secondo motivo: inammissibile per genericità. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello (pena prossima ai minimi edittali, attenuanti generiche concesse, esclusione di maggiore benevolenza per le modalità della condotta) e ha applicato la modulazione delle sanzioni accessorie in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.222/2018. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 ultimo comma legge fallimentare

    Riferimento alla pena accessoria applicabile in caso di reati fallimentari; la Corte d'appello ha rideterminato la pena accessoria per una durata pari alla pena principale, in conformità ai criteri interpretativi richiamati.

  • art. 223 comma 2 n.2 legge fallimentare

    Norma che configura le "operazioni dolose" previste dalla legge fallimentare; richiamata in relazione al fatto sub iii) per cui è stata formulata l'imputazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso per cassazione ai motivi effettivamente proposti nei gradi precedenti; la Cassazione ha richiamato questo limite per ritenere inammissibile una censura che non era stata specificamente sollevata in appello.

  • art. 606, comma 3 (ultima parte), cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per questioni che non sono state oggetto dei motivi di appello o per motivi generici; base normativa per la declaratoria di inammissibilità dei motivi del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; utilizzata per irrogare l'obbligo di versamento di euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Richiamata quale parametro per la rimodulazione delle sanzioni accessorie applicabili in materia fallimentare; la Corte d'appello ha adeguato la durata delle sanzioni accessorie alla pronuncia costituzionale.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 3, n. 10709/2014; Sez.2, n.34044/2020; Sez. U. n.8825/2016)

    Principi consolidati che la Corte ha richiamato: i motivi generici sono originariamente inammissibili in cassazione; non è possibile dedurre in cassazione questioni non oggetto dell'appello; la genericità nei motivi di gravame determina inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi generici sono inammissibili: le censure devono essere formulate in modo specifico e dettagliato già nel ricorso per appello se si intende poi contestarle in cassazione.
  • Questioni non sollevate nei gradi precedenti (in particolare in appello) non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; ogni censura nuova è inammissibile.
  • Per contestare l'elemento soggettivo di reati fallimentari (es. distrazione vs. conferimenti/finanziamenti soci) occorre proporre e motivare la specifica ricostruzione già in appello, con indicazione puntuale di fatti e prove a sostegno.
  • La determinazione della pena in sede di appello è valutata sulla base di criteri di congruità rispetto ai parametri edittali e agli elementi di fatto: il ricorso contro la quantificazione della pena richiede censure specifiche e non generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso infondato.

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