Cassazione Penale, Sentenza n. 26183/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Torino (1/10/2021) che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per bancarotta (distrattiva e fraudolenta) e operazioni dolose. L'imputato ha censurato: 1) la mancata verifica dell'elemento soggettivo della distrazione, sostenendo che i numerosi versamenti fossero conferimenti/finanziamenti soci (configuranti eventualmente bancarotta preferenziale e non distrattiva), la sua buona fede (es. aver lasciato 30.000 euro per i dipendenti prima di recarsi all'estero) e l'assenza di interesse a far fallire la società; 2) l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento del buon comportamento processuale e della collaborazione fornita, anche verso la curatela fallimentare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Primo motivo: inammissibile per genericità e in parte inedito (la Cassazione richiede che questioni siano specificamente dedotte in appello; non possono essere sollevate nuove censure in cassazione). Secondo motivo: inammissibile per genericità. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello (pena prossima ai minimi edittali, attenuanti generiche concesse, esclusione di maggiore benevolenza per le modalità della condotta) e ha applicato la modulazione delle sanzioni accessorie in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.222/2018. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216 ultimo comma legge fallimentare
Riferimento alla pena accessoria applicabile in caso di reati fallimentari; la Corte d'appello ha rideterminato la pena accessoria per una durata pari alla pena principale, in conformità ai criteri interpretativi richiamati.
art. 223 comma 2 n.2 legge fallimentare
Norma che configura le "operazioni dolose" previste dalla legge fallimentare; richiamata in relazione al fatto sub iii) per cui è stata formulata l'imputazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione ai motivi effettivamente proposti nei gradi precedenti; la Cassazione ha richiamato questo limite per ritenere inammissibile una censura che non era stata specificamente sollevata in appello.
art. 606, comma 3 (ultima parte), cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per questioni che non sono state oggetto dei motivi di appello o per motivi generici; base normativa per la declaratoria di inammissibilità dei motivi del ricorrente.
Consente la condanna, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; utilizzata per irrogare l'obbligo di versamento di euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Richiamata quale parametro per la rimodulazione delle sanzioni accessorie applicabili in materia fallimentare; la Corte d'appello ha adeguato la durata delle sanzioni accessorie alla pronuncia costituzionale.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 3, n. 10709/2014; Sez.2, n.34044/2020; Sez. U. n.8825/2016)
Principi consolidati che la Corte ha richiamato: i motivi generici sono originariamente inammissibili in cassazione; non è possibile dedurre in cassazione questioni non oggetto dell'appello; la genericità nei motivi di gravame determina inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi generici sono inammissibili: le censure devono essere formulate in modo specifico e dettagliato già nel ricorso per appello se si intende poi contestarle in cassazione.
- Questioni non sollevate nei gradi precedenti (in particolare in appello) non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; ogni censura nuova è inammissibile.
- Per contestare l'elemento soggettivo di reati fallimentari (es. distrazione vs. conferimenti/finanziamenti soci) occorre proporre e motivare la specifica ricostruzione già in appello, con indicazione puntuale di fatti e prove a sostegno.
- La determinazione della pena in sede di appello è valutata sulla base di criteri di congruità rispetto ai parametri edittali e agli elementi di fatto: il ricorso contro la quantificazione della pena richiede censure specifiche e non generiche.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso infondato.
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