Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22192/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Una società proprietaria di un'azienda agricola e agrituristica agiva per il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente derivati da immissioni intollerabili di miasmi e da cadute di percolato provenienti da un vicino sito di stoccaggio di ecoballe autorizzato nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania. La domanda riguardava, secondo la ricorrente, sia il lucro cessante per la drastica riduzione delle presenze nell'attività ricettiva e il danno alle colture, sia il danno emergente per la perdita di valore degli immobili aziendali e il pregiudizio da perdita di chance di incremento delle strutture aziendali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell'intollerabilità delle immissioni; la Corte d'appello, pur ammettendo e valutando prove testimoniali e ritenendo effettivamente sussistenti le immissioni nocive, aveva comunque rigettato l'appello per asserita mancata prova del danno e del nesso causale, ritenendo esplorativa la CTU richiesta. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, da un lato, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere il giudice di merito esaminato tutte le voci di danno domandate; dall'altro, motivazione solo apparente e contraddittoria ex art. 132 c.p.c. per avere escluso il danno nonostante l'accertamento delle immissioni illecite e delle conseguenti condotte negligenti dei convenuti, senza valorizzare le prove testimoniali, la documentazione prodotta e la possibilità di una liquidazione equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, ritenendo fondati entrambi i motivi nei limiti in cui denunciavano sia l'omessa considerazione di alcune voci di danno sia l'illogicità della motivazione sul rigetto integrale della pretesa risarcitoria. Ha rilevato che il giudice d'appello aveva trascurato profili di danno specificamente allegati, come la perdita di valore degli immobili e la perdita di chance di espansione aziendale, e che, una volta accertata la condotta illecita e la sussistenza di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, non poteva negarsi in blocco il risarcimento senza considerare che il danno poteva essere provato anche per presunzioni e, ove il quantum non fosse esattamente determinabile, liquidato equitativamente o accertato tramite CTU percipiente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito non può omettere l'esame di domande o voci di danno ritualmente introdotte; l'omessa considerazione di profili risarcitori integra vizio di pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione deve essere non apparente e non perplessa; è viziata se contraddittoria o incomprensibile rispetto agli accertamenti compiuti.

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana richiede prova della condotta illecita, del danno e del nesso causale; il danno non si presume in re ipsa.

  • art. 1226 c.c.

    quando il danno esiste ma non è provabile nel suo preciso ammontare, il giudice può procedere a liquidazione equitativa.

  • art. 2056 c.c.

    nella responsabilità extracontrattuale la liquidazione del danno segue i criteri degli artt. 1226 e 1227 c.c., consentendo il ricorso all'equità quando il quantum non sia determinabile con precisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio per illecito aquiliano, l'attore deve provare il fatto illecito, il danno e il nesso causale; tuttavia, una volta accertata la condotta dannosa, l'esistenza del pregiudizio può essere dimostrata anche tramite presunzioni e il giudice non può negare il risarcimento in modo apodittico.
  • Il giudice di merito deve esaminare tutte le voci di danno specificamente allegate e non può tralasciare domande autonome, pena il vizio di omessa pronuncia.
  • Se il danno è provato nell'an ma non è quantificabile con precisione, il giudice può e deve utilizzare la liquidazione equitativa; la mancata esatta prova del quantum non giustifica una decisione di non liquet.
  • La consulenza tecnica di parte ha valore di allegazione difensiva o di indizio e deve essere valutata insieme agli altri elementi istruttori; non può essere ignorata senza adeguata confutazione.
  • La CTU percipiente può essere disposta quando servano accertamenti tecnici specialistici per verificare fatti rilevanti ai fini del danno, e non è correttamente qualificabile come esplorativa se si inserisce in un quadro probatorio già formato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.