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Sentenza

Sentenza n. 7642/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento della “comunicazione di esclusione della richiesta di ammissione in conto capitale” GSE prot. n. GSEWEB/ P20250846190 del 30/10/2025

Giustizia amministrativa202515929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione del GSE di esclusione della richiesta di ammissione in conto capitale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato la comunicazione con cui il GSE l’aveva esclusa dalla richiesta di ammissione a un contributo in conto capitale. Prima che la causa fosse trattenuta in decisione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la comunicazione di esclusione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, la parte ricorrente possa disporre dell’interesse a ricorrere e dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, dichiarando di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, non esercitando una giurisdizione oggettiva e non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve prendere atto della dichiarazione e definire il giudizio in conformità. Le spese sono state compensate tra le parti, considerata anche la mancata opposizione e la costituzione soltanto formale delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione

    La norma impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la parte ricorrente dispone dell’interesse a ricorrere e della relativa azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; può quindi dichiarare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla pronuncia.
  • A fronte di una dichiarazione tempestiva e non contestata di sopravvenuto difetto di interesse, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso e non può proseguire d’ufficio il giudizio, poiché il processo amministrativo non è una giurisdizione di tipo oggettivo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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