Cassazione Penale, Sentenza n. 19137/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per concorso in rapina aggravata. Il ricorso, proposto dall'avv. Laura Asti, deduceva: violazione dell'art. 606 co.1 lett. b) c.p.p. per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto la partecipazione dell'imputato; violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione (art. 606 lett. e)) perché la condanna si sarebbe basata unicamente sul riscontro del DNA sanguigno dell'imputato su una busta priva di elementi identificativi, asserita come traccia "recentissima", con omissione della valutazione di altre tracce ematiche e mancata valorizzazione di elementi favorevoli (dati delle celle telefoniche). Inoltre censurava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti non siano sindacabili in sede di legittimità perché consistono in una diversa valutazione delle prove e non in vizi di motivazione manifestamente illogici. I giudici di merito avevano collegato l'imputato al fatto per il rinvenimento del suo DNA su una busta bianca sottratta insieme alla cassaforte, la quale era stata rinvenuta nelle vicinanze e divelta. La censura sulle celle telefoniche è stata ritenuta generica e non provata. Anche la negazione delle attenuanti e la determinazione della pena sono state ritenute decisioni di merito non censurabili in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Indicata come norma richiamata nei motivi di ricorso per censurare la motivazione della sentenza di appello; la Corte ha ritenuto i motivi non deducibili in questa sede perché mirano a una diversa valutazione delle prove.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata a fondamento del vizio di motivazione; la Corte ha valutato che non sussiste illogicità manifesta nella motivazione dei giudici di merito.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
la regola di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"
La Corte sottolinea che lo standard "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in Cassazione solo se la sua violazione si traduce in illogicità manifesta e decisiva della motivazione; non è consentita una autonoma rivalutazione delle prove da parte della Corte di legittimità.
Riferita nella doglianza sulla necessità di indizi "gravi, precisi e concordanti"; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato le prove e fornito ragioni non illogiche.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il riepilogo dei motivi di ricorso; il ricorso è stato riassunto ai sensi di tale disposizione.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 e Sez. U, n. 930 del 13/12/1995)
Richiamate per i principi che limitano il sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove e controlla solo la presenza di logica, completezza e correttezza nell'argomentazione dei giudici di merito.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: per impugnare utilmente una decisione di merito occorre dimostrare vizi di legge o illogicità manifesta, non una semplice interpretazione alternativa dei fatti.
- Il ritrovamento del DNA su un oggetto direttamente collegato al reato (es. beni sottratti insieme alla cassaforte) può costituire elemento probatorio pregnante e sufficiente, se inserito in una valutazione complessiva priva di incongruenze.
- Le censure generiche (es. riferimenti a dati di celle telefoniche senza indicare incongruenze concrete) sono normalmente inammissibili: è necessario indicare specificamente quali elementi contraddicono la ricostruzione dei giudici di merito.
- La qualificazione e la quantificazione della pena e la valutazione circa la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono determinazioni assolutamente illogiche.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto l'appello in Cassazione richiede selezione mirata di profili di diritto efficacemente deducibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19117/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19119/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19120/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19121/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19122/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19123/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →