Cassazione Penale, Sentenza n. 35472/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 26 febbraio 2026, applicativa della custodia cautelare in carcere per sequestro a scopo di estorsione e rapina aggravata dalla partecipazione di più persone riunite, con esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 c.p. L’indagato aveva proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del riesame. Il 23 giugno 2026 la Corte di assise di Catanzaro lo ha assolto dai reati oggetto del procedimento cautelare e ha dichiarato la perdita di efficacia della misura. Il 26 giugno 2026 il difensore e procuratore speciale ha quindi rinunciato al ricorso, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’assoluzione pronunciata dalla Corte di assise e alla perdita di efficacia della misura cautelare. Non ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali né al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in applicazione dell’orientamento secondo cui tali conseguenze non seguono quando la carenza di interesse sopravviene alla proposizione del ricorso e l’inammissibilità non dipende dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, c.p.p. Decisione assunta il 3 luglio 2026.
Norme richiamate
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
La sopravvenuta carenza di interesse dopo la proposizione del ricorso determina l’inammissibilità senza condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria, quando l’inammissibilità non dipende dalle cause previste da questa disposizione.
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Se l’interesse al ricorso viene meno dopo la sua proposizione, l’inammissibilità sopravvenuta non comporta spese o sanzione pecuniaria quando è indipendente dalle cause di inammissibilità contemplate dalla norma.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione contro un provvedimento applicativo di una misura custodiale, sopravvengono l’assoluzione nel giudizio di merito e la perdita di efficacia della misura, viene meno l’interesse alla decisione del ricorso cautelare, che deve essere dichiarato inammissibile.
- Se la carenza di interesse al ricorso per cassazione sopravviene alla sua proposizione e l’inammissibilità non dipende dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, c.p.p., non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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