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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45884/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati impugnano la sentenza di patteggiamento resa dal GIP di Torino del 05/04/2023. Due sono le doglianze principali: 1) vizio di motivazione e genericità nella determinazione del quantum delle somme liquidate a titolo di rimborso delle spese di rappresentanza e difesa alle parti civili, con contestazione della mancata motivazione voce per voce e della mancata parametrizzazione alle prestazioni professionali e alle tariffe forensi; 2) (solo per Noseda) censura relativa alla restituzione di somme sequestrate sul suo conto corrente in favore del fallimento Ventures s.r.l.: secondo il ricorrente la restituzione non poteva avvenire senza verifica del venir meno delle esigenze cautelari e contesta che il curatore fallimentare sia stato individuato quale avente diritto alla restituzione.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per carenza di specificità e per genericità delle censure. Sul primo motivo (quantum delle spese liquidate alle parti civili) la Corte ritiene che il GIP abbia indicato le voci e i criteri adottati (fasi di studio, introduttiva e decisoria), abbia fatto riferimento agli indicatori dell'art. 12, comma 1, del D.M. 10/03/2014 (complessità e numero delle imputazioni) e ai valori medi del D.M. di riferimento, per cui la censura risulta generica e priva di indicazione dell'errore concreto. Sul secondo motivo (restituzione somme sequestrate) la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato l'interesse e non ha fornito elementi sufficienti per sindacare la scelta del GIP né chiarito le ragioni del sequestro; anche questa doglianza è quindi inammissibile. Conseguenze economiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (il provvedimento contiene riferimenti sia a Euro 3.000,00 sia a Euro 4.000,00 nelle parti scritte; il dispositivo finale menziona "euro quattromila"), e rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 per ciascun gruppo di parti difese dagli avvocati indicati, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Citato come limite all'ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento; la Corte ritiene comunque ammissibile il ricorso quanto al primo motivo ma lo dichiara inammissibile per genericità.

  • D.M. 10 marzo 2014, art. 12, comma 1

    Il GIP ha richiamato due indicatori di tale disposizione (complessità del procedimento e numero delle imputazioni) per ancorare la quantificazione delle somme liquidate alle parti civili; la Corte ritiene che il richiamo a tali parametri renda congrua e sufficientemente motivata la determinazione operata.

  • D.M. n. 55 (e aggiornamento D.M. n. 147 del 13/08/2022)

    Il GIP si è attenuto ai valori medi previsti per la fase GUP aggiornati dal D.M. 147/2022; la Corte ne riconosce l'uso quale parametro per la liquidazione.

  • art. 321, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro conservativo e sulla gestione delle somme sequestrate; richiamata nella doglianza di Noseda sulla restituzione delle somme, la Corte osserva che la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari non è adeguatamente motivata nel ricorso.

  • art. 323, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al regime di restituzione in assenza di confisca; la Corte segnala che dal disposto non può desumersi automaticamente che le somme vadano restituite subito, ma il ricorrente non ha esposto elementi utili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese in caso di inammissibilità dolosa o colposa del ricorso; la Corte condanna i ricorrenti alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi di questa disposizione, come modificata dalla legge di seguito citata.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616)

    Rammentata come modifica normativa rilevante per la determinazione della condanna alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti.

  • Corte costituzionale, sent. 13/6/2000 n.186

    Cita per motivare l'equità nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in relazione ai motivi di inammissibilità dolosa o colposa.

Massime di principio

  • I ricorsi avverso sentenze di patteggiamento sono soggetti a limiti di ammissibilità: le censure devono essere concrete e specifiche; la mera genericità è causa di inammissibilità.
  • Quando si impugna la liquidazione delle spese a favore delle parti civili è necessario indicare esattamente in cosa consista l'errore di quantificazione, contestando singolarmente le voci e fornendo parametri alternativi o elementi di fatto e di diritto che giustifichino la rettifica.
  • Il richiamo a tariffe, Decreti ministeriali o indici (es. D.M. 10/03/2014, D.M. applicativi) costituisce criterio valido per la liquidazione: se il giudice si attiene a tali parametri, la censura risulta debole a meno che non si dimostri un concreto scostamento.
  • Nelle questioni riguardanti la restituzione di beni o somme sottoposte a sequestro il ricorrente deve dimostrare interesse e fornire elementi sul mantenimento delle esigenze cautelari; contestazioni vaghe sulla correttezza del dissequestro o sull'individuazione dell'avente diritto sono spesso inammissibili.
  • Le parti civili costituite possono ottenere la liquidazione delle spese di rappresentanza nel grado di giudizio impugnato; eventuali questioni civili collegate possono richiedere devoluzione al giudice civile per competenza, ma tale soluzione dipende dalle conclusioni del pubblico ministero e dall'accoglimento dell'appello.
  • L'introduzione di impugnazioni infondate o generiche può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende).

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