Cassazione Penale, Sentenza n. 45884/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati impugnano la sentenza di patteggiamento resa dal GIP di Torino del 05/04/2023. Due sono le doglianze principali: 1) vizio di motivazione e genericità nella determinazione del quantum delle somme liquidate a titolo di rimborso delle spese di rappresentanza e difesa alle parti civili, con contestazione della mancata motivazione voce per voce e della mancata parametrizzazione alle prestazioni professionali e alle tariffe forensi; 2) (solo per Noseda) censura relativa alla restituzione di somme sequestrate sul suo conto corrente in favore del fallimento Ventures s.r.l.: secondo il ricorrente la restituzione non poteva avvenire senza verifica del venir meno delle esigenze cautelari e contesta che il curatore fallimentare sia stato individuato quale avente diritto alla restituzione.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per carenza di specificità e per genericità delle censure. Sul primo motivo (quantum delle spese liquidate alle parti civili) la Corte ritiene che il GIP abbia indicato le voci e i criteri adottati (fasi di studio, introduttiva e decisoria), abbia fatto riferimento agli indicatori dell'art. 12, comma 1, del D.M. 10/03/2014 (complessità e numero delle imputazioni) e ai valori medi del D.M. di riferimento, per cui la censura risulta generica e priva di indicazione dell'errore concreto. Sul secondo motivo (restituzione somme sequestrate) la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato l'interesse e non ha fornito elementi sufficienti per sindacare la scelta del GIP né chiarito le ragioni del sequestro; anche questa doglianza è quindi inammissibile. Conseguenze economiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (il provvedimento contiene riferimenti sia a Euro 3.000,00 sia a Euro 4.000,00 nelle parti scritte; il dispositivo finale menziona "euro quattromila"), e rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 per ciascun gruppo di parti difese dagli avvocati indicati, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Citato come limite all'ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento; la Corte ritiene comunque ammissibile il ricorso quanto al primo motivo ma lo dichiara inammissibile per genericità.
D.M. 10 marzo 2014, art. 12, comma 1
Il GIP ha richiamato due indicatori di tale disposizione (complessità del procedimento e numero delle imputazioni) per ancorare la quantificazione delle somme liquidate alle parti civili; la Corte ritiene che il richiamo a tali parametri renda congrua e sufficientemente motivata la determinazione operata.
D.M. n. 55 (e aggiornamento D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Il GIP si è attenuto ai valori medi previsti per la fase GUP aggiornati dal D.M. 147/2022; la Corte ne riconosce l'uso quale parametro per la liquidazione.
art. 321, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro conservativo e sulla gestione delle somme sequestrate; richiamata nella doglianza di Noseda sulla restituzione delle somme, la Corte osserva che la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari non è adeguatamente motivata nel ricorso.
art. 323, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al regime di restituzione in assenza di confisca; la Corte segnala che dal disposto non può desumersi automaticamente che le somme vadano restituite subito, ma il ricorrente non ha esposto elementi utili.
Norma che permette la condanna alle spese in caso di inammissibilità dolosa o colposa del ricorso; la Corte condanna i ricorrenti alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi di questa disposizione, come modificata dalla legge di seguito citata.
L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616)
Rammentata come modifica normativa rilevante per la determinazione della condanna alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti.
Corte costituzionale, sent. 13/6/2000 n.186
Cita per motivare l'equità nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in relazione ai motivi di inammissibilità dolosa o colposa.
Massime di principio
- I ricorsi avverso sentenze di patteggiamento sono soggetti a limiti di ammissibilità: le censure devono essere concrete e specifiche; la mera genericità è causa di inammissibilità.
- Quando si impugna la liquidazione delle spese a favore delle parti civili è necessario indicare esattamente in cosa consista l'errore di quantificazione, contestando singolarmente le voci e fornendo parametri alternativi o elementi di fatto e di diritto che giustifichino la rettifica.
- Il richiamo a tariffe, Decreti ministeriali o indici (es. D.M. 10/03/2014, D.M. applicativi) costituisce criterio valido per la liquidazione: se il giudice si attiene a tali parametri, la censura risulta debole a meno che non si dimostri un concreto scostamento.
- Nelle questioni riguardanti la restituzione di beni o somme sottoposte a sequestro il ricorrente deve dimostrare interesse e fornire elementi sul mantenimento delle esigenze cautelari; contestazioni vaghe sulla correttezza del dissequestro o sull'individuazione dell'avente diritto sono spesso inammissibili.
- Le parti civili costituite possono ottenere la liquidazione delle spese di rappresentanza nel grado di giudizio impugnato; eventuali questioni civili collegate possono richiedere devoluzione al giudice civile per competenza, ma tale soluzione dipende dalle conclusioni del pubblico ministero e dall'accoglimento dell'appello.
- L'introduzione di impugnazioni infondate o generiche può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende).
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