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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24840/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata così confermata la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per tentata evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Secondo la Corte, la richiesta formulata nelle conclusioni scritte depositate in appello era generica e, soprattutto, non era stata presentata da un difensore munito di procura speciale; per tale ragione il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 385 c.p.

    Richiamati come base della condanna impugnata; la decisione di legittimità non entra nel merito della configurazione del tentativo di evasione, ma presuppone la sentenza di condanna già emessa.

  • pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

    La mancata concessione non è scrutinabile favorevolmente perché la relativa richiesta in appello era generica e non proveniva da difensore munito di procura speciale.

  • procura speciale

    È richiesta per la validità della domanda difensiva concernente la pena sostitutiva, quando tale istanza venga formulata in appello; la sua mancanza rende manifestamente infondato il motivo sul punto.

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice della condotta di evasione; nel caso concreto il giudizio presupposto verte su un tentativo di evasione.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione, la censura relativa al mancato riconoscimento di una pena sostitutiva è manifestamente infondata quando la richiesta su cui si fonda non sia stata ritualmente proposta dal difensore munito di procura speciale.
  • La generica formulazione di una richiesta nelle conclusioni scritte non è sufficiente a imporre al giudice d'appello una specifica motivazione sulla concessione di una pena sostitutiva, se manca la necessaria legittimazione difensiva.
  • Quando il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per manifesta infondatezza del solo motivo dedotto, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste.
  • Il giudizio di legittimità, in presenza di un motivo volto esclusivamente a contestare la mancata applicazione di un beneficio/sanzione sostitutiva, resta chiuso sul profilo processuale della ritualità della richiesta, non sul merito della pena.
  • La condanna per tentata evasione può restare ferma in cassazione se il ricorso non introduce censure ammissibili sulla decisione di merito, ma solo contestazioni processualmente infondate sulla pena sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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