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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10912/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la conversione della pena dell'ergastolo in quella di trenta anni di reclusione, deducendo di aver presentato istanza di rito abbreviato in data 8 maggio 2000 ai sensi dell'art. 4-ter (d.l. 7/4/2000, n.82 conv. con L. 5/6/2000, n.144) e richiamando un analogo procedimento (nel quale aveva presentato istanza il 16 maggio 2000) nel quale la conversione era stata concessa. Denunciava violazione dell'art. 2 c.p.p., degli artt. 6 e 7 CEDU e dell'art. 3 Cost., sostenendo che l'art. 442 c.p.p. è norma sostanziale che non può trovare applicazione retroattiva in mala partem e che si sarebbe determinata una disparità di trattamento rispetto all'altro procedimento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, della Corte EDU (sent. Scoppola) e delle Sezioni Unite, la conversione dell'ergastolo in 30 anni è possibile solo in ipotesi sovrapponibili a quella valutata dalla Corte EDU: occorre che il rito abbreviato non solo sia stato richiesto ma anche ammesso nel periodo 2 gennaio - 24 novembre 2000 e che la decisione definitiva sia stata resa dopo il 24 novembre 2000. Inoltre, la normativa transitoria (art. 4-ter) consentiva la richiesta in appello solo se era stata disposta e fosse in corso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; nel caso di Grazioso l'istanza dell'8 maggio 2000 era stata rigettata e non sussisteva la rinnovazione, per cui non si erano create le condizioni per la conversione. La Corte ha escluso disparità di trattamento, irragionevolezza o violazione dei principi invocati e ha confermato il rigetto dell'ordinanza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (conv. L. 5 giugno 2000, n. 144)

    Disciplina transitoria che consentiva la presentazione della richiesta di rito abbreviato nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con condizioni particolari per il giudizio di appello (richiesta ammessa solo se fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e questa fosse in corso). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione impedisse l'ammissione e quindi la conversione.

  • art. 7 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (conv. L. 19 gennaio 2001, n. 4)

    Norma di interpretazione autentica che modificò l'art. 442 c.p.p. distinguendo tra ergastolo con e senza isolamento diurno; la sua introduzione ha avuto rilievo nella pronuncia Scoppola e nella successiva declaratoria di illegittimità costituzionale. La Corte ha richiamato la vicenda normativa per delimitare gli ambiti di applicazione della conversione.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la sostituzione della pena dell'ergastolo con trenta anni in caso di giudizio abbreviato (nella formulazione intervenuta con la legge 479/1999). La Corte ha ribadito che si tratta di norma sostanziale il cui effetto favorevole (ai sensi della giurisprudenza CEDU) può operare soltanto nelle fattispecie sovrapponibili a quella Scoppola (cioè dove il rito abbreviato sia stato effettivamente ammesso e utilizzato).

  • art. 2 cod. proc. pen., artt. 6 e 7 CEDU, art. 3 Cost.

    Norme invocate dal ricorrente per censurare irretroattività, violazione del giusto processo e trattamento più severo: la Corte ha ritenuto tali censure infondate nella fattispecie, avendo verificato l'assenza delle condizioni che renderebbero applicabile il principio favorevole stabilito dalla giurisprudenza europea.

  • Sentenza Corte EDU, Grande Chambre, Scoppola vs Italia (17/09/2009)

    La Corte europea qualificò l'art. 442, comma 2, c.p.p. come norma sostanziale rilevante ai fini dell'art. 7 CEDU e ritenne che la successione normativa avesse determinato una violazione. La Corte di cassazione ha richiamato tale pronuncia per stabilire che il suo effetto correttivo (rideterminazione della pena) opera solo nelle situazioni sovrapponibili a quella esaminata dalla Corte europea.

  • Decisioni Sezioni Unite e di questa Corte (es. Sez. U nn. 34472/2013 Ercolano, 34233/2012 Giannone, Sez.1 n.11916/2018 Montenegro)

    Principi di diritto affermati dall'alta giurisprudenza nazionale: la rilevanza delle pronunce CEDU anche in altri procedimenti e i limiti della loro applicazione, nonché la condizione che il rito abbreviato sia stato effettivamente ammesso e abbia prodotto la condanna ai fini della conversione in sede esecutiva.

Massime di principio

  • La conversione dell'ergastolo in trenta anni prevista per il giudizio abbreviato opera solo se il rito abbreviato è stato non solo richiesto ma anche ammesso e ha effettivamente formato oggetto della sentenza.
  • Per le istanze presentate in appello ai sensi delle norme transitorie (art. 4-ter), è necessario che sia stata disposta e sia in corso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; in assenza di ciò l'ammissione al rito e le conseguenze sostanziali non si producono.
  • La pronuncia della Corte EDU (Scoppola) e le successive decisioni delle Sezioni Unite hanno efficacia correttiva soltanto nelle fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella esaminata: non vanno applicate automaticamente a tutte le situazioni in cui sia stata presentata una semplice richiesta di rito abbreviato.
  • L'applicazione retroattiva in senso sfavorevole della normativa penale è esclusa, ma l'aspettativa di un trattamento più favorevole presuppone condizioni processuali precise (ammissione e celebrazione del rito abbreviato nel periodo rilevante).
  • In presenza di istanze simili in procedimenti differenti occorre verificare singolarmente se in ciascun procedimento si sono realizzate le condizioni (ammissione, rinnovazione istruttoria, momento della decisione) per beneficiare della conversione.

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