Cassazione Penale, Sentenza n. 22979/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha accertato che dagli atti risultava la nomina del difensore con procura speciale e la specifica elezione di domicilio in data 27/03/2023, perciò l'appello era ammissibile. Perciò la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'inammissibilità è stata annullata e il procedimento è stato rinviato a un'altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per un nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la pronuncia con cui la Corte d'appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di condanna per furto aggravato e porto di armi. Il motivo centrale del ricorso alla Cassazione era che la Corte territoriale aveva ritenuto mancante all'atto di impugnazione l'elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., e perciò aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Il difensore aveva invece prodotto un atto di nomina (procura speciale e mandato a impugnare) datato 27/03/2023 contenente espressa elezione di domicilio presso lo studio del difensore; il ricorso denunciava dunque violazione di norme procedurali (art. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p.) e illogicità della motivazione della Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p. (comma 1-ter e 1-quater)
L'elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, può risultare anche dall'atto di nomina del difensore con procura speciale e mandato a impugnare; se tale eletto domicilio è effettivamente contenuto nell'atto allegato all'appello, la mancata rilevazione da parte della Corte d'appello costituisce vizio e determina l'ammissibilità dell'impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
Norme richiamate ai fini delle censure dedotte in ricorso per cassazione relative alla motivazione, alla violazione di legge e alla illogicità della decisione impugnata.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato in riferimento alla requisitoria scritta del Procuratore generale presentata ai sensi della norma (riferimento procedurale alla partecipazione dell'Ufficio requirente in Cassazione).
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità per mancata elezione di domicilio richiede un controllo puntuale degli atti prodotti: un'elezione di domicilio anche se contenuta nell'atto di nomina del difensore (procura speciale e mandato a impugnare) soddisfa il requisito dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p.
- In caso di contestazione di mancanza di adempimenti formali dell'atto di impugnazione, il giudice di merito deve verificare l'intero fascicolo e gli atti allegati prima di dichiarare l'inammissibilità; errori di valutazione su questo punto possono essere cassati.
- Chi impugna dovrebbe sempre allegare espressamente la procura speciale e la dichiarazione di elezione di domicilio o, se ciò è contenuto nella nomina del difensore, conservare e indicare chiaramente la data e il contenuto dell'atto per evitare censure procedurali.
- La Cassazione può annullare e rinviare quando accerta che il vizio denunciato è tale da incidere sull'ammissione dell'impugnazione; non sempre segue l'annullamento con ogni conseguenza sostanziale, ma spesso il rinvio consente nuovo esame da parte del giudice di merito.
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