Cassazione Penale, Ordinanza n. 24377/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello nella parte in cui aveva negato l'applicazione di una pena sostitutiva della pena detentiva breve, indicata nella detenzione domiciliare o nella semilibertà. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego. La Corte di cassazione rileva che il difensore non risultava munito di procura speciale idonea a consentire il consenso all'applicazione della pena sostitutiva, poiché la procura prodotta era stata rilasciata solo per proporre impugnazione. In ogni caso, osserva che la Corte di appello aveva comunque motivato sull'inidoneità della misura sostitutiva valorizzando i numerosi precedenti specifici e la dichiarazione dell'imputato di vendere merce con marchi contraffatti da vent'anni come unica fonte di reddito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul diniego della pena sostitutiva, sia per difetto di procura speciale idonea a consentire l'accesso alla misura, sia perché la Corte territoriale aveva comunque svolto una motivazione sufficiente e non censurabile in sede di legittimità sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice, nel valutare l'applicazione delle pene sostitutive, resta vincolato ai criteri di commisurazione della pena e la motivazione che li applichi adeguatamente non è sindacabile in cassazione.
Le modifiche introdotte dalla riforma non eliminano il potere discrezionale del giudice, che continua a dover applicare i criteri legali nella valutazione delle pene sostitutive.
Massime di principio
- Per accedere a una pena sostitutiva, la procura speciale del difensore deve contenere elementi idonei a desumere in modo inequivoco la volontà dell'imputato di conferirgli il potere di esprimere il consenso alla misura; non basta il mero richiamo formale alla "procura speciale" o alle generiche facoltà difensive.
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando sia sorretto da una motivazione che valorizzi elementi concretamente rilevanti, come precedenti specifici e modalità del fatto o della condotta di vita dell'imputato.
- In tema di pene sostitutive, anche dopo la riforma del d.lgs. n. 150 del 2022, il sindacato di legittimità resta limitato: se il giudice di merito applica i criteri dell'art. 133 c.p. con motivazione adeguata, la valutazione discrezionale non è censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
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