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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28104/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo, con motivi definiti dalla Corte ripetitivi e generici, vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostanzialmente chiedendo una nuova valutazione del merito in ordine alla propria responsabilità e al ruolo avuto nei fatti. Il provvedimento di legittimità rileva che le doglianze erano in larga parte già state prospettate in appello e che la Corte territoriale vi aveva dato risposta adeguata. Quanto al merito, la decisione richiama la presenza della donna a tutti gli incontri, perfino l'adescamento in un caso, e la preparazione delle bevande somministrate alle vittime, elementi valorizzati per affermare una partecipazione consapevole e non marginale. Con l'ultimo motivo la ricorrente contestava anche la giustificazione posta a base della mancata concessione di un beneficio/sanzione sostitutiva, ma la Corte la ritiene congrua perché ancorata a elementi concreti che potrebbero compromettere l'esecuzione della pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, ripetitivi e diretti a una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre considerato adeguata la motivazione della sentenza impugnata sulla partecipazione dell'imputata agli eventi e congrua la valutazione ostativa relativa alla pena sostitutiva. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La norma non può essere evocata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito; le censure che mirano solo a contestare la ricostruzione probatoria sono generiche e inammissibili.

  • codice di procedura penale

    Il giudizio di legittimità non consente la riformulazione del giudizio di merito, che resta preclusa alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di vizi di motivazione o di violazione dell'art. 192 c.p.p., si risolvano in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e del merito della decisione.
  • Sono generici e quindi inammissibili i motivi di ricorso ripetitivi rispetto alle doglianze già formulate in appello, quando la sentenza impugnata abbia fornito risposta adeguata.
  • La partecipazione consapevole e non marginale al fatto può essere desunta da elementi fattuali concreti, quali la presenza costante agli incontri e l'apporto materiale alla realizzazione dell'azione criminosa.
  • La congruità della motivazione sulla concessione o esclusione di una pena sostitutiva va apprezzata in relazione a elementi concreti idonei a incidere sull'esecuzione del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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