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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24230/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dell'unico motivo, meramente reiterativo delle censure già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per i reati di cui agli artt. 497-bis e 640 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, ma l'unico motivo risulta, secondo la Corte, privo di specificità perché si limita a riproporre identiche doglianze già formulate in appello, già disattese con motivazione ritenuta corretta in diritto e congrua e completa in fatto, senza confrontarsi effettivamente con la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Norma richiamata come base della condanna confermata in appello; nel testo non è specificato il contenuto fattuale della contestazione, ma solo che l'imputato è stato ritenuto responsabile anche di tale reato.

  • art. 640 c.p.

    Norma richiamata come base della condanna confermata in appello; nel testo non è specificato il contenuto fattuale della contestazione, ma solo che l'imputato è stato ritenuto responsabile anche di tale reato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve misurarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito; la mera reiterazione delle doglianze già respinte non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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