Cassazione Penale, Ordinanza n. 18748/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione. Il primo motivo deduceva la mancata declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che la fattispecie ricondotta al comma oggi quarto dell'art. 648 c.p. dovesse incidere sul calcolo del termine prescrizionale; la Corte ha invece rilevato che la prescrizione non era maturata prima della decisione di secondo grado, perché per il calcolo occorre guardare alla pena edittale massima prevista per la ricettazione, senza considerare la diminuzione derivante dalla particolare tenuità, e perché gli atti interruttivi comportano l'aumento del termine. Il secondo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; la Corte lo ha ritenuto non deducibile in cassazione e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito era sufficiente e non illogica, non essendo necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso che il reato fosse prescritto alla data della sentenza di appello, rilevando che, ai fini del termine di prescrizione, si applica la pena edittale massima prevista per la ricettazione e non la riduzione derivante dall'ipotesi attenuata; ha inoltre considerato gli effetti degli atti interruttivi. Ha poi ritenuto inammissibile e manifestamente infondata la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche, perché la motivazione del giudice di merito era congrua e immune da manifesta illogicità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ipotesi di particolare tenuità richiamata nel testo è trattata come figura autonoma/attenuata ai fini della vicenda decisa; comunque non incide sul calcolo della prescrizione, che va riferito alla pena edittale massima del reato base.
Per determinare il termine di prescrizione si guarda alla pena edittale massima prevista dalla norma incriminatrice, senza tener conto delle diminuzioni derivanti da attenuanti.
In presenza di eventi interruttivi, il termine di prescrizione va aumentato secondo la disciplina codicistica.
Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti del controllo di legittimità sulla congruità e non manifesta illogicità della motivazione; non occorre confutare uno per uno tutti gli elementi dedotti dalle parti.
La doglianza del ricorrente verteva sulla rilevanza di tale ipotesi ai fini della prescrizione; la Corte l'ha esclusa, valorizzando la pena edittale del reato base.
Massime di principio
- Ai fini del computo della prescrizione si ha riguardo alla pena edittale massima prevista per il reato contestato, senza considerare le riduzioni derivanti da circostanze attenuanti o da ipotesi attenuate.
- Le circostanze attenuanti, anche se riconosciute in sentenza di merito, non incidono sul parametro legale da utilizzare per determinare il termine base di prescrizione.
- Gli atti interruttivi producono l'effetto di aumentare il termine prescrizionale secondo la disciplina codicistica, con conseguente slittamento della maturazione della prescrizione.
- Una questione di prescrizione deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione impugnata; se alla data della pronuncia non è decorso il termine, la doglianza è infondata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo per vizi della motivazione, essendo sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
Come è indicizzato
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