Cassazione Civile, Sentenza n. 11239/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a ottenere l'annullamento della sentenza impugnata per: (i) nullità per prosecuzione del processo dopo la dichiarazione di fallimento di Conergy AG (art. 43, comma 3 legge fall.), con conseguente interruzione automatica del processo; (ii) violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n.168/2003 con riferimento alla ripartizione degli affari tra sezioni specializzate (proprietà industriale e sezione impresa); (iii) censura sulla valutazione della confondibilità dei segni e della presunta 'debolezza' del marchio Conergy ai sensi degli artt. 25 lett. a), 12 e 20 lett. b) del Codice della Proprietà Industriale; in aggiunta la ricorrente, nella memoria, ha eccepito incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: (a) la nullità per prosecuzione dopo fallimento può essere eccepita solo dalla parte direttamente colpita dall'evento interruttivo (qui Conergy AG), dunque Coenergia non era legittimata a farlo; (b) anche sul piano sostanziale, la dichiarazione di fallimento non produce effetto interruttivo se intervenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza dei termini per deposito delle comparse e repliche; (c) la questione della ripartizione tra sezioni specializzate è questione di organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non di competenza, per cui non integra vizio rilevante; (d) la valutazione sulla forza distintiva del marchio Conergy e sulla confondibilità è apprezzamento di fatto svolto dal giudice del merito e quindi non sindacabile in cassazione. La Corte condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e dispone l'ulteriore versamento del contributo unificato secondo l'art.13 dPR n.115/2002 come modificato.
Norme richiamate
art. 43 comma 3 legge fallimentare
La dichiarazione di fallimento è causa automatica di interruzione del processo; tuttavia la nullità derivante dalla prosecuzione dopo il fallimento può essere eccepita solo dalla parte direttamente colpita dall'evento interruttivo; inoltre non opera se il fallimento interviene dopo la chiusura delle conclusioni e dei termini per le memorie.
Norme richiamate in relazione alla distribuzione degli affari tra sezioni specializzate; la Corte ha ritenuto che, nella specie, la questione attiene all'organizzazione interna dell'ufficio e non alla competenza sostanziale.
art. 2 d.l. n.1/2012 conv. legge n.27/2012
Istituisce le sezioni specializzate in materia di impresa; nelle sedi in cui esistevano precedenti sezioni specializzate (es. proprietà industriale) le cause sono transitabili alle nuove sezioni senza soluzione di continuità, rendendo la questione meramente nominalistica.
artt. 25 lett. a), 12 e 20 lett. b) Codice della Proprietà Industriale
Norme relative alla tutela del marchio, alla sua distintività e alla valutazione della confondibilità tra segni; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla forza del marchio e sulla confondibilità è questione di fatto inammissibile in cassazione.
art. 13 comma 1 quater dPR n.115/2002 e art.1 comma 17 legge n.228/2012
Prevedono l'obbligo, in determinate ipotesi processuali, del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di tale onere al ricorrente.
Giurisprudenza: Cass. SU n.12154/2021 e n.23486/2021, Cass. n.7076/2022, n.27829/2017, SU n.19882/2019
Richiamati come principi guida: (i) SU n.12154/2021 sulla natura interruttiva del fallimento; (ii) n.23486/2021 e n.1574/2020 sul fatto che la nullità derivante dalla prosecuzione dopo l'evento interruttivo può essere eccepita solo dalla parte interessata; (iii) n.7076/2022 e n.27829/2017 sull'inefficacia dell'interruzione se il fallimento interviene dopo la chiusura delle conclusioni; (iv) SU n.19882/2019 sul fatto che la ripartizione tra sezione ordinaria e sezione specializzata del medesimo ufficio è questione interna e non di competenza.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento interrompe automaticamente il processo, ma la nullità per prosecuzione dopo il fallimento può essere eccepita solo dalla parte direttamente colpita dal fallimento (di norma il debitore/fallito).
- Se il fallimento è dichiarato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse e repliche, l'effetto interruttivo non si realizza; la prosecuzione non determina automaticamente la nullità degli atti successivi in tali casi.
- La collocazione della causa tra sezioni specializzate appartenenti al medesimo ufficio giudiziario riguarda la ripartizione interna degli affari e non la competenza giurisdizionale rilevante in cassazione.
- La valutazione della forza distintiva di un marchio e della confondibilità tra segni è apprezzamento di fatto del giudice del merito e non è normalmente sindacabile in sede di cassazione se non per motivi di diritto specificamente configurabili.
- Eccepire per la prima volta in cassazione l'incompetenza territoriale o altre questioni newy introdotte in memoria è, di regola, inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11101/2022 del 06/04/2022
- Sentenza civile · 6 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11106/2022 del 06/04/2022
- Sentenza civile · 6 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11107/2022 del 06/04/2022
- Sentenza civile · 6 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11108/2022 del 06/04/2022
- Sentenza civile · 6 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11109/2022 del 06/04/2022
- Sentenza civile · 6 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11110/2022 del 06/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →