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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11239/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a ottenere l'annullamento della sentenza impugnata per: (i) nullità per prosecuzione del processo dopo la dichiarazione di fallimento di Conergy AG (art. 43, comma 3 legge fall.), con conseguente interruzione automatica del processo; (ii) violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n.168/2003 con riferimento alla ripartizione degli affari tra sezioni specializzate (proprietà industriale e sezione impresa); (iii) censura sulla valutazione della confondibilità dei segni e della presunta 'debolezza' del marchio Conergy ai sensi degli artt. 25 lett. a), 12 e 20 lett. b) del Codice della Proprietà Industriale; in aggiunta la ricorrente, nella memoria, ha eccepito incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: (a) la nullità per prosecuzione dopo fallimento può essere eccepita solo dalla parte direttamente colpita dall'evento interruttivo (qui Conergy AG), dunque Coenergia non era legittimata a farlo; (b) anche sul piano sostanziale, la dichiarazione di fallimento non produce effetto interruttivo se intervenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza dei termini per deposito delle comparse e repliche; (c) la questione della ripartizione tra sezioni specializzate è questione di organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non di competenza, per cui non integra vizio rilevante; (d) la valutazione sulla forza distintiva del marchio Conergy e sulla confondibilità è apprezzamento di fatto svolto dal giudice del merito e quindi non sindacabile in cassazione. La Corte condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e dispone l'ulteriore versamento del contributo unificato secondo l'art.13 dPR n.115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • art. 43 comma 3 legge fallimentare

    La dichiarazione di fallimento è causa automatica di interruzione del processo; tuttavia la nullità derivante dalla prosecuzione dopo il fallimento può essere eccepita solo dalla parte direttamente colpita dall'evento interruttivo; inoltre non opera se il fallimento interviene dopo la chiusura delle conclusioni e dei termini per le memorie.

  • artt. 3 e 4 d.lgs. n.168/2003

    Norme richiamate in relazione alla distribuzione degli affari tra sezioni specializzate; la Corte ha ritenuto che, nella specie, la questione attiene all'organizzazione interna dell'ufficio e non alla competenza sostanziale.

  • art. 2 d.l. n.1/2012 conv. legge n.27/2012

    Istituisce le sezioni specializzate in materia di impresa; nelle sedi in cui esistevano precedenti sezioni specializzate (es. proprietà industriale) le cause sono transitabili alle nuove sezioni senza soluzione di continuità, rendendo la questione meramente nominalistica.

  • artt. 25 lett. a), 12 e 20 lett. b) Codice della Proprietà Industriale

    Norme relative alla tutela del marchio, alla sua distintività e alla valutazione della confondibilità tra segni; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla forza del marchio e sulla confondibilità è questione di fatto inammissibile in cassazione.

  • art. 13 comma 1 quater dPR n.115/2002 e art.1 comma 17 legge n.228/2012

    Prevedono l'obbligo, in determinate ipotesi processuali, del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di tale onere al ricorrente.

  • Giurisprudenza: Cass. SU n.12154/2021 e n.23486/2021, Cass. n.7076/2022, n.27829/2017, SU n.19882/2019

    Richiamati come principi guida: (i) SU n.12154/2021 sulla natura interruttiva del fallimento; (ii) n.23486/2021 e n.1574/2020 sul fatto che la nullità derivante dalla prosecuzione dopo l'evento interruttivo può essere eccepita solo dalla parte interessata; (iii) n.7076/2022 e n.27829/2017 sull'inefficacia dell'interruzione se il fallimento interviene dopo la chiusura delle conclusioni; (iv) SU n.19882/2019 sul fatto che la ripartizione tra sezione ordinaria e sezione specializzata del medesimo ufficio è questione interna e non di competenza.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento interrompe automaticamente il processo, ma la nullità per prosecuzione dopo il fallimento può essere eccepita solo dalla parte direttamente colpita dal fallimento (di norma il debitore/fallito).
  • Se il fallimento è dichiarato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse e repliche, l'effetto interruttivo non si realizza; la prosecuzione non determina automaticamente la nullità degli atti successivi in tali casi.
  • La collocazione della causa tra sezioni specializzate appartenenti al medesimo ufficio giudiziario riguarda la ripartizione interna degli affari e non la competenza giurisdizionale rilevante in cassazione.
  • La valutazione della forza distintiva di un marchio e della confondibilità tra segni è apprezzamento di fatto del giudice del merito e non è normalmente sindacabile in sede di cassazione se non per motivi di diritto specificamente configurabili.
  • Eccepire per la prima volta in cassazione l'incompetenza territoriale o altre questioni newy introdotte in memoria è, di regola, inammissibile.

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