Cassazione Penale, Sentenza n. 15732/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Schintu impugna la conferma della condanna per furto aggravato di energia elettrica sollevando tre censure: 1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza un previo tentativo di notifica al domicilio eletto dall'imputato; 2) vizio di motivazione ed errore nel calcolo della pena pecuniaria in primo grado, non corretto in appello, relativamente alla determinazione dell'entità della diminuzione per la prevalenza delle attenuanti generiche; 3) difetto di autonoma motivazione della sentenza d'appello, che avrebbe semplicemente rinviato per relationem a quella di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la notifica fosse nulla: dagli atti risulta un tentativo di notifica al domicilio eletto (esito negativo) e la successiva regolare notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., poiché l'imputato non aveva comunicato il trasferimento. Sul secondo motivo ha qualificato l'eccezione come inammissibile perché non sussisteva una illegittimità della pena da riesaminare in questa sede e mancava l'onere di devolvere la questione al giudice d'appello; l'imputato non aveva adeguatamente contestato in sede di gravame la determinazione sanzionatoria. Sul terzo motivo ha ritenuto la censura generica e infondata, constatando invece che la Corte d'appello aveva dato autonoma valutazione del materiale probatorio e specifica confutazione dei rilievi. Conseguentemente ha confermato la condanna, ha posto le spese processuali a carico del ricorrente e lo ha condannato al versamento di una somma alla cassa delle ammende (nel testo compaiono riferimenti a euro tremila e, nella parte finale, a euro quattromila).
Norme richiamate
consente la notifica dell'atto al difensore quando sia divenuta impossibile l'esecuzione della notifica al domicilio dichiarato dall'imputato; il tentativo preliminare al domicilio eletto, se risultante dagli atti con esito negativo, legittima la successiva notifica al difensore
prevede le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima quando sia dimostrabile un previo tentativo infruttuoso di notifica all'indirizzo eletto; l'onere di comunicare il trasferimento del domicilio grava sull'imputato
- Questioni relative alla determinazione della pena (inclusa la quantificazione della pena pecuniaria) devono essere efficacemente dedotte e devolute al giudice d'appello: se non adeguatamente sollevate in sede di gravame, non è possibile proporle per la prima volta in cassazione salvo il caso di palese illegittimità
- La Corte d'appello è tenuta a motivare autonomamente le proprie decisioni; tuttavia, il rinvio a valutazioni di primo grado è ammissibile solo se accompagnato da una specifica e autonoma valutazione degli argomenti di gravame
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'ordinamento processuale
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