Ordinanza n. 617/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a - del provvedimento del 01.10.2025, a firma del responsabile del procedimento, comunicato a mezzo pec in pari data, con il quale l’intimato Ministero ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente il 10.02.2025 per l’ammissione al finanziamento del Fondo Nuove Competenze (FNC3); b – per quanto di ragione e ove lesivo per la ricorrente, dell’Avviso Pubblico "Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni" emanato in attuazione del D.M. del 10 ottobre 2024; c - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione al finanziamento del Fondo Nuove Competenze (FNC3), nonché, ove lesivo, dell'Avviso pubblico relativo al Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni
Esito
La controversia
Un'impresa ha impugnato il provvedimento del 1° ottobre 2025 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha respinto l'istanza presentata il 10 febbraio 2025 per l'ammissione al finanziamento del Fondo Nuove Competenze (FNC3). Sono stati inoltre impugnati, per quanto lesivi, l'Avviso pubblico "Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni", emanato in attuazione del decreto ministeriale 10 ottobre 2024, e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure rivolte agli atti impugnati. La ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 14 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza dà atto della giurisdizione e della competenza del TAR, ma non definisce la domanda di annullamento né esamina nel merito le censure.
Norme richiamate
Ritenuto che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con la sollecita fissazione del merito, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.
Consente al giudice, in luogo della concessione della misura cautelare, di fissare sollecitamente l'udienza di merito quando tale soluzione soddisfi le esigenze cautelari rappresentate.
Ritenuto che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con la sollecita fissazione del merito
È applicato per disporre la rapida trattazione del merito senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
D.M. 10 ottobre 2024
È indicato nel testo quale atto in attuazione del quale è stato emanato l'Avviso pubblico relativo al Fondo Nuove Competenze; l'ordinanza non ne interpreta le disposizioni.
Massime di principio
- Quando il giudice ritiene che la sollecita fissazione dell'udienza di merito sia sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari, può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e non concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, rinviando la definizione della controversia alla fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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