Cassazione Penale, Ordinanza n. 29030/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati condannati per furto in abitazione, nei cui confronti la Corte d'Appello aveva rideterminato la pena confermando nel resto la sentenza di primo grado. Entrambi i ricorrenti deducevano violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p.; uno dei due lamentava anche vizio di motivazione. Sostenevano che l'attenuante dovesse essere concessa perché il danno sarebbe stato riparato e la persona offesa avrebbe dichiarato di accettare la somma e di rinunciare all'azione civile. Inoltre, con specifico riferimento al giudizio abbreviato, deducevano che la riparazione sarebbe intervenuta in tempo utile secondo una diversa lettura del momento rilevante per il riconoscimento dell'attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi. Ha ribadito che, per il riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento deve essere effettivamente integrale; in caso di riparazione parziale o inadeguata, la dichiarazione liberatoria della persona offesa non è sufficiente a colmare il difetto. Ha inoltre confermato che, nel giudizio abbreviato, la riparazione mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito e non prima dell'apertura della discussione. Per tali ragioni, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, comma primo, n. 6, c.p.
intervenuta riparazione del danno
L'attenuante richiede una riparazione integrale ed effettiva del danno; la riparazione parziale o inadeguata non basta e la liberatoria della persona offesa non è sufficiente se manca il ristoro pieno.
integrale riparazione del danno
Nel giudizio di legittimità è confermato che l'attenuante presuppone il completo risarcimento o la completa restituzione del pregiudizio subito.
giudizio abbreviato
ordinanza di ammissione al rito
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante, la riparazione del danno deve intervenire prima dell'ordinanza che ammette al rito abbreviato, non prima dell'inizio della discussione.
Massime di principio
- L'attenuante della riparazione del danno postula un ristoro integrale, effettivo e completo; una soddisfazione solo parziale non consente il beneficio.
- La rinuncia all'azione civile o la dichiarazione liberatoria della persona offesa non sostituiscono l'integrale riparazione del danno, se il pregiudizio non è stato completamente eliminato.
- Nel giudizio abbreviato, la riparazione del danno rilevante ai fini dell'attenuante deve essere già avvenuta prima dell'ordinanza di ammissione al rito.
- Una diversa lettura del momento di perfezionamento della riparazione, collocandolo alla discussione, è incompatibile con l'orientamento consolidato di legittimità.
- Il ricorso fondato su una richiesta di attenuante in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza costante può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Come è indicizzato
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