Ordinanza n. 464/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione di ARERA – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE n. 389 del 3 agosto 2023 recante “aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, il Programma nazionale di Gestione dei rifiuti, adottato con D.M. 24 giugno 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. 30 giugno 2022, n. 151.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 389 del 3 agosto 2023, recante l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti MTR-2, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la deliberazione di ARERA relativa all'aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il periodo 2024-2025, unitamente agli atti presupposti, tra cui il Programma nazionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto ministeriale del 24 giugno 2022. Dalla presente ordinanza non emergono il contenuto specifico dei motivi di legittimità dedotti né le censure rivolte ai singoli atti. Il TAR rileva che, dopo febbraio 2024, non risultano depositati ulteriori atti o documenti e ritiene necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, sui fatti e sugli atti sopravvenuti e sull'eventuale necessità di ulteriore istruttoria.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente se persiste l'interesse alla decisione nel merito e, in caso affermativo, aggiornare la situazione controversa, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di attività istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando eventuali sopravvenienze rilevanti per la permanenza dell'interesse o comunque idonee a incidere sull'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 27 maggio 2026 tramite PAT. Il TAR avverte che l'inerzia, in particolare quanto alla dichiarazione sulla permanenza dell'interesse, potrà comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Richiamato insieme alle altre disposizioni processuali per disporre gli incombenti istruttori.
Consente di valutare l'inerzia processuale della parte ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato nel quadro delle disposizioni applicate all'ordinanza.
Viene indicato, insieme all'art. 84, comma 4, c.p.a., quale base per valutare la mancata dichiarazione sulla permanenza dell'interesse.
D.M. 24 giugno 2022
Indicato come atto presupposto impugnato, recante l'adozione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla decisione e condurre all'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora calendarizzata per il merito e di una prolungata assenza di depositi processuali, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori diretti a verificare la persistenza dell'interesse, chiedendo alla parte ricorrente aggiornamenti sulla vicenda e all'amministrazione chiarimenti documentati sulle sopravvenienze rilevanti.
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