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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11970/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di anzianità di una lavoratrice dello spettacolo iscritta alla gestione ex ENPALS. I giudici di merito avevano accolto la domanda della pensionata, ritenendo che, nel calcolo della cosiddetta "Quota B" del trattamento, non dovesse applicarsi il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non sarebbe stata abrogata e resterebbe compatibile con la normativa successiva, anche per la determinazione della "Quota B". La controricorrente ha chiesto, inoltre, la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato la continuità dell'orientamento già espresso in precedenza secondo cui, per la determinazione della "Quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato, continua ad operare e non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dalle norme successive. Ha inoltre ritenuto non fondata la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, valorizzando la funzione del limite nel bilanciamento degli interessi costituzionali e nella sostenibilità del sistema previdenziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato dedotto per violazione di legge, censurando l'interpretazione delle norme previdenziali applicate dal giudice di merito.

  • art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971

    Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo permane e si applica anche alla "Quota B" del trattamento pensionistico.

  • art. 3 d.lgs. n. 182 del 1997

    Richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina della "Quota B"; la Corte ha ritenuto compatibile tale disciplina con il limite del massimale pensionabile.

  • art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997

    Non determina l'abrogazione per incompatibilità del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile.

  • art. 13 d.lgs. n. 503 del 1992

    Definisce la "Quota A" come relativa alle anzianità contributive anteriori al 1993.

  • art. 13 d.lgs. n. 503 del 1992

    Definisce la "Quota B" come relativa alle anzianità contributive maturate dal gennaio 1993.

  • L. n. 106 del 2022

    art. 2, comma 4, lett. a)

    Richiamata in motivazione per ribadire la specialità e la discontinuità del lavoro nello spettacolo e il connesso intervento di sostegno legislativo.

Massime di principio

  • Nella determinazione della componente pensionistica riferita alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 per i lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare se non risulta abrogato in modo espresso o per incompatibilità dalla normativa successiva.
  • L'interpretazione delle norme previdenziali speciali deve tenere conto del bilanciamento tra tutela rafforzata di una categoria di lavoratori e sostenibilità complessiva del sistema previdenziale, evitando letture che determinino distorsioni della volontà legislativa.
  • La specialità di un regime previdenziale favorevole non consente di escludere automaticamente le regole di contenimento della base pensionabile, quando tali regole risultino coessenziali all'assetto normativo e al coordinamento degli interessi costituzionali coinvolti.
  • La richiesta di rimessione alla Corte costituzionale può essere respinta quando la disciplina censurata sia ragionevolmente giustificata dal bilanciamento tra specificità del settore e esigenze di sostenibilità del sistema.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
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