Cassazione Penale, Sentenza n. 20368/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del GIP che ha disposto la temporanea sospensione dell'ordine di esecuzione pena n. 6686/2024 SIEP nei confronti del condannato. Il motivo principale del ricorso è che il GIP, nel rifiutare la correzione di un presunto errore materiale ex art. 130 c.p.p. (istanza della difesa per escludere l'aggravante di cui all'art. 572, comma 2 c.p.), ha operato erroneamente: secondo il ricorrente la correzione avrebbe dovuto essere disposta (o essere competenza) dalla Corte d'appello trattandosi di decisione impugnata, e l'omissione della procedura correttiva avrebbe inciso sulla valutazione dell'ostatività della sospensione dell'esecuzione. In sostanza il ricorso contesta (i) l'erronea applicazione dell'art. 130 c.p.p. e (ii) l'incompetenza del GIP a decidere la richiesta di correzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: in via principale ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse poiché l'ordine di esecuzione n. 6686/2024 SIEP era stato revocato dall'Ufficio esecuzioni penali con decreto del 3 febbraio 2026 (applicazione di art. 657 c.p.p. e richiesta di restituzione dell'ordine). Inoltre, la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero mal poste: il decisum dell'ordinanza impugnata era la sospensione dell'esecuzione (orientamento esecutivo sul presunto carattere non ostativo dell'aggravante), non la mera mancata correzione formale, quindi il P.M. avrebbe dovuto contestare in questa sede questioni esecutive piuttosto che criticare lo strumento correttivo non adottato. Infine, la Corte ha considerato il ricorso aspecifico e non confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata, rendendolo inammissibile anche per difetto di specificità. Nessuna condanna alle spese è stata irrogata trattandosi di parte pubblica.
Norme richiamate
Disciplina la correzione degli errori materiali nelle pronunce; la questione era se la correzione dovesse essere disposta dal giudice che ha emesso la sentenza o, se la sentenza è impugnata, dal giudice dell'impugnazione. La Corte osserva che la contestazione della mancata attivazione dello strumento correttivo era collocata fuori fuoco rispetto alla decisione esecutiva impugnata.
Aggravante contestata (circostanza che qualificherebbe il reato come ostativo alla sospensione dell'esecuzione). La Corte ha censito che nella sentenza la rubrica riportava l'aggravante ma la motivazione e il dispositivo non la avevano valutata; il GIP ha ritenuto trattarsi di un refuso e non di elemento ostativo.
art. 656, comma 5 e comma 9 cod. proc. pen.
Norme relative alla sospensione dell'ordine di esecuzione e alle ipotesi ostative. La Corte ha valutato l'ordinanza di sospensione alla luce delle fattispecie di cui agli articoli citati e ha ritenuto che il GIP avesse legittimamente escluso l'ostatività sulla base del titolo e della pena inflitta.
Norma sul computo della custodia cautelare e delle pene espiate; è stato applicato dall'Ufficio esecuzioni penali per revocare l'ordine di esecuzione, evento che ha reso il ricorso del P.M. privo di interesse.
Massime di principio
- Se l'ordine di esecuzione viene revocato o viene meno l'interesse materiale alla decisione impugnata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. deve essere valutata rispetto alla funzione concreta che si intende ottenere: quando la disputa è ormai sull'esecuzione, le censure dovrebbero mirare direttamente agli aspetti esecutivi (art. 656 e connessi) e non solo alla forma del provvedimento originario.
- La competenza a correggere un errore materiale può dipendere dallo stato del processo (es.: se la sentenza è impugnata); tuttavia chi agisce deve porre in modo chiaro e specifico la censura e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato per evitare inammissibilità per aspecificità.
- Nel giudizio di esecuzione, il giudice valuta la concreta ostatività dell'aggravante alla sospensione: la semplice presenza nella rubrica non necessariamente impedisce la sospensione se dispositivo e motivazione non la richiamano.
- Chi intende ottenere la revoca o impedire l'esecuzione deve utilizzare lo strumento processuale che incide direttamente sull'esecuzione (es.: incidente di esecuzione, istanza di immediata scarcerazione) e tempestivamente impugnare i provvedimenti prejudizievoli quando opportuno.
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