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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2757/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era fondato su tre motivi: (1) omissione di motivazione rispetto al delitto di estorsione, con censura per mancato confronto con deduzioni difensive che avrebbero svalutato intercettazioni, mancanza di riscontri tecnici, contraddizioni della persona offesa e omissione della circostanza della consegna di 2.500 euro; (2) censura della fondatezza dell"imputazione associativa, sostenendo che l"addebito si fonda quasi esclusivamente sull"episodio estorsivo contestato e lamentando contraddizioni sulla qualifica soggettiva (da "capo" a semplice partecipe), carenza di indicazione di un contributo durevole al sodalizio, travisamento/omissione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e nella interpretazione della conversazione tra Mallardo e Vitiello; (3) mancata considerazione delle esigenze cautelari, per il lungo intervallo temporale tra i fatti e la misura (quattro anni), per la precedente detenzione lunga del ricorrente e per la circostanza della libertà vigilata, ragion per cui la misura cautelare sarebbe sproporzionata o non giustificata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) la motivazione dell"ordinanza impugnata è stata ritenuta presente e sufficiente, con valutazione delle intercettazioni e delle risultanze che indicano l"intervento personale del Pirozzi e la rilevanza della somma oggetto dell"estorsione; (2) le censure di merito sulla qualificazione associativa ed sull"interpretazione di taluni elementi probatori sono riconducibili a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; la Corte ha sottolineato come il comportamento dei vertici del clan (in particolare l"aver riaggiornato Pirozzi subito dopo la scarcerazione e averlo inserito in una estorsione) sia indicativo di un ruolo significativo e della perdurante contiguità al sodalizio; (3) quanto al profilo cautelare, il lungo passato criminale e il rapido reinserimento operativo dopo la scarcerazione giustificano la prognosi di pericolosità e la misura cautelare; la Corte ha inoltre precisato che la contemporanea esistenza di altro titolo detentivo non esclude di per sé l"esigenza cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell"art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Invocato per disporre la condanna del proponente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000 per manifesta inconsistenza delle doglianze.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in ordine al principio sulla valutazione dell'assenza di colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Le censure di mera rilettura del merito (richieste di rivalutazione delle prove) sono difficilmente ammissibili in sede di legittimità: il ricorrente deve indicare con precisione quali passaggi motivazionali sarebbero illogici o travisati.
  • Intercettazioni e conversazioni da cui emerge l"intervento personale o il riconoscimento di ruolo da parte dei vertici del gruppo possono essere valutate come indizio forte della perdurante appartenenza e dell"importanza del ruolo anche se la partecipazione risulti qualificata come "partecipe" e non come "capo".
  • Il lungo tempo intercorrente tra i fatti e l"adozione di una misura cautelare non esclude automaticamente la sua legittimità: se sussistono elementi che evidenziano la persistenza del vincolo associativo o un rapido reinserimento nelle attività del sodalizio, la prognosi di recidiva può ritenersi fondata.
  • La contemporanea esistenza di un altro titolo detentivo non è di per sé ostativa all"applicazione o al mantenimento di una misura cautelare diversa; il giudice deve valutare le variabili concrete e la reale controllabilità della durata e dell"efficacia dell"altro titolo detentivo.
  • Per ottenere l"accoglimento di censure sulla motivazione occorre specificare esattamente quali argomentazioni il giudice non avrebbe considerato o avrebbe travisato, dimostrando l"illegittimità manifesta e non una semplice divergenza valutativa.

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