Cassazione Penale, Sentenza n. 2757/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era fondato su tre motivi: (1) omissione di motivazione rispetto al delitto di estorsione, con censura per mancato confronto con deduzioni difensive che avrebbero svalutato intercettazioni, mancanza di riscontri tecnici, contraddizioni della persona offesa e omissione della circostanza della consegna di 2.500 euro; (2) censura della fondatezza dell"imputazione associativa, sostenendo che l"addebito si fonda quasi esclusivamente sull"episodio estorsivo contestato e lamentando contraddizioni sulla qualifica soggettiva (da "capo" a semplice partecipe), carenza di indicazione di un contributo durevole al sodalizio, travisamento/omissione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e nella interpretazione della conversazione tra Mallardo e Vitiello; (3) mancata considerazione delle esigenze cautelari, per il lungo intervallo temporale tra i fatti e la misura (quattro anni), per la precedente detenzione lunga del ricorrente e per la circostanza della libertà vigilata, ragion per cui la misura cautelare sarebbe sproporzionata o non giustificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) la motivazione dell"ordinanza impugnata è stata ritenuta presente e sufficiente, con valutazione delle intercettazioni e delle risultanze che indicano l"intervento personale del Pirozzi e la rilevanza della somma oggetto dell"estorsione; (2) le censure di merito sulla qualificazione associativa ed sull"interpretazione di taluni elementi probatori sono riconducibili a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; la Corte ha sottolineato come il comportamento dei vertici del clan (in particolare l"aver riaggiornato Pirozzi subito dopo la scarcerazione e averlo inserito in una estorsione) sia indicativo di un ruolo significativo e della perdurante contiguità al sodalizio; (3) quanto al profilo cautelare, il lungo passato criminale e il rapido reinserimento operativo dopo la scarcerazione giustificano la prognosi di pericolosità e la misura cautelare; la Corte ha inoltre precisato che la contemporanea esistenza di altro titolo detentivo non esclude di per sé l"esigenza cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell"art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Invocato per disporre la condanna del proponente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000 per manifesta inconsistenza delle doglianze.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in ordine al principio sulla valutazione dell'assenza di colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Le censure di mera rilettura del merito (richieste di rivalutazione delle prove) sono difficilmente ammissibili in sede di legittimità: il ricorrente deve indicare con precisione quali passaggi motivazionali sarebbero illogici o travisati.
- Intercettazioni e conversazioni da cui emerge l"intervento personale o il riconoscimento di ruolo da parte dei vertici del gruppo possono essere valutate come indizio forte della perdurante appartenenza e dell"importanza del ruolo anche se la partecipazione risulti qualificata come "partecipe" e non come "capo".
- Il lungo tempo intercorrente tra i fatti e l"adozione di una misura cautelare non esclude automaticamente la sua legittimità: se sussistono elementi che evidenziano la persistenza del vincolo associativo o un rapido reinserimento nelle attività del sodalizio, la prognosi di recidiva può ritenersi fondata.
- La contemporanea esistenza di un altro titolo detentivo non è di per sé ostativa all"applicazione o al mantenimento di una misura cautelare diversa; il giudice deve valutare le variabili concrete e la reale controllabilità della durata e dell"efficacia dell"altro titolo detentivo.
- Per ottenere l"accoglimento di censure sulla motivazione occorre specificare esattamente quali argomentazioni il giudice non avrebbe considerato o avrebbe travisato, dimostrando l"illegittimità manifesta e non una semplice divergenza valutativa.
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