Cassazione Penale, Sentenza n. 17992/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Treviso (10 marzo 2022) per reati connessi alla legge fallimentare, deducendo in cassazione la violazione dell'art. 581 c.p.p. per inammissibilità dell'appello (sostenevano che l'atto di appello, pur narrativo, contestava la mancata assunzione di prove decisive da parte del Tribunale e che tale censura dava concretezza all'impugnazione) e l'omessa considerazione da parte della Corte d'appello di una memoria depositata ai fini dell'udienza di discussione, che avrebbe potuto integrare specificità all'appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso: ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte di appello di Venezia per mancanza di specificità e per assenza di un aggancio alla motivazione e agli atti del processo di primo grado. La Cassazione ha osservato che l'atto di appello si limitava a una ricostruzione narrativa ed extraprocessuale senza indicare quali prove fossero state illegittimamente escluse, in che cosa consistesse la loro rilevanza e perché la decisione del Tribunale fosse irragionevole. Ha inoltre statuido che una memoria successiva non può sanare un atto di impugnazione manifestamente inammissibile, richiamando la natura sostanziale dell'inammissibilità e l'esigenza di rispettare termini e decadenze. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Stabilisce il requisito di specificità dei motivi di appello: la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. La Corte l'ha interpretata nel senso che l'appello deve indicare punti e capi della sentenza impugnata e confrontarsi con la motivazione del giudice di primo grado.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
La norma esclude il riesame dei "motivi nuovi" introdotti dopo il termine per l'impugnazione. La Corte ha richiamato tale principio per affermare che l'inammissibilità dell'impugnazione non viene sanata da atti successivi e che le memorie non possono supplire a un atto di impugnazione privo dei requisiti essenziali.
art. 190, comma 1, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice l'obbligo di non ammettere prove superflue, irrilevanti o sovrabbondanti; la Corte l'ha richiamato per spiegare che il Giudice di primo grado può legittimamente limitare l'assunzione delle prove se motivate.
art. 468, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle regole di ammissione e valutazione delle prove; la Corte lo usa per sottolineare il potere e il dovere del giudice di regolare l'assunzione probatoria e rifiutare prove non pertinenti.
art. 493, comma 4, cod. proc. pen.
Rimane nelle richiamate norme sul procedimento di impugnazione e sui termini per dedurre le doglianze, richiamata per il principio di corretto inquadramento delle doglianze appellate.
Definisce l'oggetto della prova (imputazione, punibilità, pena e misure di sicurezza); la Corte lo usa per ribadire che le prove devono essere ancorate a tali elementi e non a ricostruzioni estranee.
Attribuisce poteri istruttori al giudice; la doglianza sulla mancata attivazione di tali poteri deve essere specificata e dimostrata per giustificare la rinnovazione del dibattimento.
Massime di principio
- Un atto di appello deve essere specifico: indicare i capi e i punti contestati della sentenza impugnata e collegare le censure alla motivazione e agli atti processuali; una mera ricostruzione narrativa o riferimenti ad elementi extraprocessuali non sono sufficienti.
- La mancata ammissione di prove in primo grado può giustificare la rinnovazione del dibattimento in appello solo se la parte indica con precisione quali prove sono state illegittimamente escluse, perché sono rilevanti e in che modo la decisione del giudice di primo grado è irragionevole.
- La presentazione di memorie successive all'atto di impugnazione non può sanare un'appello manifestamente inammissibile: l'inammissibilità impedisce la validità del rapporto processuale e qualifica come "irrituali" le produzioni successive.
- Il potere del giudice di primo grado di escludere prove superflue, irrilevanti o sovrabbondanti trova fondamento normativo ed è rispettabile, ma la sua esercizio può essere sindacato in sede di appello solo se la parte dimostra specificamente l'arbitrarietà o l'irragionevolezza del provvedimento.
- Per difendere efficacemente il diritto alla prova, la parte deve indicare concretamente il contenuto e la rilevanza delle prove non assunte (chiesura, oggetto, nessi probatori) e dimostrare che la loro acquisizione avrebbe potuto incidere sull'esito del giudizio.
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